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Legge regionale 8 giugno 2018, n. 28

Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI). Modifiche alla l.r. 32/2002 . Disposizioni di riordino del mercato del lavoro.

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, dell' 8 giugno 2018

Art. 26
Archivi e documentazione
1. Con verbale di consegna si provvede al trasferimento all’Agenzia degli archivi e della documentazione, anche contenuta in banche dati, connessi allo svolgimento delle funzioni.
2. Il direttore della direzione regionale competente individua con proprio decreto gli archivi e la documentazione oggetto di trasferimento, mantenendo in capo all’ente cedente gli archivi e la documentazione relativi a procedimenti cessati alla data del 31 dicembre 2015, fatto salvo quanto necessario allo svolgimento delle funzioni regionali. Gli enti interessati sono tenuti all'adempimento a titolo gratuito. L’ente cedente assicura comunque, su richiesta, la visione o l’estrazione in copia della documentazione di cui sia rimasto proprietario.
3. Salvo quanto stabilito dal decreto di cui al comma 2, dalla data del verbale di consegna degli archivi e della documentazione cessa il trattamento dei dati da parte del soggetto cedente.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.