Legge regionale 8 giugno 2018, n. 28
Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI). Modifiche alla l.r. 32/2002 . Disposizioni di riordino del mercato del lavoro.
Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, dell' 8 giugno 2018
Art. 21
Determinazione dei fondi per il salario accessorio e per la retribuzione di posizione e di risultato
1. In prima applicazione, per l’anno 2018, le risorse per il salario accessorio dei dipendenti dell’Agenzia, appartenenti alle categorie del comparto funzioni locali sono determinate, in analogia con i criteri di cui all’
articolo 1, comma 800, della l. 205/2017 , in un importo non superiore a quello ottenuto moltiplicando il valore medio individuale del trattamento economico accessorio, anno 2018, del personale regionale, per il numero di unità di personale delle categorie soggetto a trasferimento. A decorrere dal 2019, si procede, con le stesse modalità, per il finanziamento della dotazione organica dell’Agenzia, come definita ai sensi dell’articolo 32, comma 3, lettera a).
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2. Le risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti sono determinate con le stesse modalità di cui al comma 1.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.