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Legge regionale 8 giugno 2018, n. 28

Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI). Modifiche alla l.r. 32/2002 . Disposizioni di riordino del mercato del lavoro.

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, dell' 8 giugno 2018

Art. 20
Trasferimento del personale
1. A decorrere dal 28 giugno 2018 è trasferito all’Agenzia regionale toscana per l’impiego di cui agli articoli 21 ter e seguenti della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), di seguito denominata “Agenzia”:
a) il personale a tempo indeterminato, appartenente alla qualifica dirigenziale e alle categorie del comparto funzioni locali, delle province e della città metropolitana risultante dall’elenco allegato alle convenzioni stipulate tra la Regione Toscana e gli enti medesimi ai sensi dell’articolo 28 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016), il cui rapporto di lavoro è in corso alla data del trasferimento;
b) il personale a tempo determinato, appartenente alle categorie del comparto funzioni locali, delle province e della città metropolitana risultante dalle convenzioni di cui alla lettera a), il cui rapporto di lavoro è in corso alla data del trasferimento.
2. Dalla stessa data di cui al comma 1, è trasferito all’Agenzia il personale dipendente a tempo indeterminato che, quantunque non compreso nelle convenzioni di cui al comma 1, risulta avere tutte le seguenti caratteristiche:
a) essere stato collocato, per le funzioni in materia di politiche attive del lavoro, in sovrannumero dalla provincia o dalla città metropolitana, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2015);
b) trovarsi in posizione di comando o distacco o istituti analoghi presso altra amministrazione pubblica, senza che si sia provveduto, a norma dell’Sito esternoarticolo 1, comma 799, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), al trasferimento definitivo presso l’ente in cui presta servizio.
3. L’Agenzia subentra altresì, a decorrere dalla data di cui al comma 1, nei contratti di lavoro a tempo determinato, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, del personale con qualifica dirigenziale risultante dalle convenzioni di cui al medesimo comma.
4. Al fine di garantire la continuità dello svolgimento delle funzioni e dei servizi per il lavoro, i contratti di cui al comma 3 sono prorogati fino a 31 dicembre 2018, ovvero, in caso di avvio entro tale data delle procedure di reclutamento di personale con qualifica dirigenziale, fino alla conclusione delle procedure medesime. Tali incarichi non rilevano ai fini del rispetto dei limiti di cui all’articolo 13, comma 1, e articolo 18 bis, comma 1, della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) .
5. Entro il termine di cui al comma 1, con deliberazione della Giunta regionale, è individuato il personale soggetto a trasferimento ai sensi del medesimo comma.
6. Con la stessa deliberazione di cui al comma 5 o con deliberazione integrativa è individuato il personale soggetto a trasferimento ai sensi del comma 2, previa comunicazione della provincia o della città metropolitana interessata, da effettuarsi entro sette giorni dall’entrata in vigore della presente legge, attestante la sussistenza dei requisiti di cui al medesimo comma.
7. All’Agenzia, in quanto ente di nuova istituzione, si applicano le disposizioni di cui all’Sito esternoarticolo 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 30 luglio 2010, n. 122 .
8. Fatto salvo il trasferimento delle funzioni di cui all’articolo 21 quater della l.r. 32/2002 ad altro soggetto pubblico, l’eventuale scioglimento dell’Agenzia comporta la riassunzione diretta delle funzioni da parte della Regione ed il conseguente trasferimento del personale nel ruolo regionale.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.