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Legge regionale 8 giugno 2018, n. 28

Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI). Modifiche alla l.r. 32/2002 . Disposizioni di riordino del mercato del lavoro.

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, dell' 8 giugno 2018

Art. 19
Comitati tecnici territoriali per il collocamento dei disabili. Sostituzione dell’articolo 25 della l.r. 32/2002
1. L’articolo 25 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:
Art. 25 Comitati tecnici territoriali per il collocamento dei disabili
1. L’Agenzia di cui all’articolo 21 ter istituisce comitati tecnici territoriali con compiti relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità.
2. I comitati tecnici territoriali operano sulla base di linee guida approvate dal direttore dell’Agenzia di cui all’articolo 21 ter.
3. I comitati tecnici territoriali sono composti dal medico legale e dall'esperto in servizi sociali, componenti della commissione medica operante presso l'Azienda unità sanitaria locale incaricata di effettuare gli accertamenti dello stato invalidante, nonché da un funzionario dell’Agenzia di cui all’articolo 21 ter.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.