Legge regionale 8 giugno 2018, n. 28
Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI). Modifiche alla l.r. 32/2002 . Disposizioni di riordino del mercato del lavoro.
Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, dell' 8 giugno 2018
Art. 1
Il sistema regionale per l’impiego. Sostituzione dell’articolo 20 della l.r. 32/2002
1. L’articolo 20 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), è sostituito dal seguente:
“
Art. 20 Il sistema regionale per l'impiego
1. Il sistema regionale per l'impiego è costituito dalla rete delle strutture organizzate ai sensi del presente capo per il conseguimento delle finalità di cui all' articolo 19 e per la gestione dei relativi servizi.
2. I servizi e le misure di politica attiva del lavoro sono definiti dall’

(Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’

).
3. Fanno parte del sistema regionale per l'impiego i centri per l'impiego costituiti ai sensi dell’

Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.