Legge regionale 30 maggio 2018, n. 26
Esercizio dell'attività di acquacoltura in mare. Modifiche alla l.r. 66/2005 .
Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, dell' 8 giugno 2018
Art. 6
Esercizio dell’attività di acquacoltura in mare. Inserimento dell’articolo 19 bis nella l.r. 66/2005
1. Dopo l’articolo 19 nel capo III bis della l.r. 66/2005 è inserito il seguente:
“
Art. 19 bis - Esercizio dell’attività di acquacoltura in mare
1. L’esercizio dell’attività di acquacoltura in mare è soggetto a SCIA, ai sensi dell’
articolo 19 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti), da presentare allo SUAP competente per territorio. Nella SCIA l’imprenditore dichiara, in particolare, il possesso della concessione demaniale per l’installazione degli impianti.
articolo 19 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti), da presentare allo SUAP competente per territorio. Nella SCIA l’imprenditore dichiara, in particolare, il possesso della concessione demaniale per l’installazione degli impianti.2. L’attività di acquacoltura in mare è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal
decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148 (Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie), e dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento “CE” n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento “CE” n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale).
decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148 (Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie), e dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento “CE” n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento “CE” n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale).3. Ai fini della presentazione della SCIA è utilizzata la modulistica definita con decreto del dirigente del competente settore della Giunta regionale.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

