Legge regionale 30 maggio 2018, n. 26
Esercizio dell'attività di acquacoltura in mare. Modifiche alla l.r. 66/2005 .
Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, dell' 8 giugno 2018
Art. 3
Interventi di sostegno per la pesca professionale e l’acquacoltura. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 66/2005
1. Il comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 66/2005 è sostituito dal seguente:
“
1. La Regione, nell’ambito del programma regionale di sviluppo (PRS) di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ), persegue le finalità di cui all’articolo 1 individuando le tipologie di interventi necessarie per l’attuazione delle stesse.
”.2. Dopo il comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 66/2005 è inserito il seguente:
“
1 bis. Con il documento di economia e finanza regionale (DEFR) e con la relativa nota di aggiornamento la Regione stabilisce annualmente, in coerenza con il PRS, gli interventi di incentivazione della pesca professionale e dell’acquacoltura.
”.3. Al comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 66/2005 le parole: “
comma 1
” sono sostituite dalle seguenti: “
comma 1 bis
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.