Legge regionale 30 maggio 2018, n. 26
Esercizio dell'attività di acquacoltura in mare. Modifiche alla l.r. 66/2005 .
Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, dell' 8 giugno 2018
Art. 10
Sanzioni amministrative. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 66/2005
1. Dopo il comma 8 dell’articolo 21 della l.r. 66/2005 è inserito il seguente:
“
8 bis. Chiunque esercita l’attività di acquacoltura in mare senza titolo abilitativo in violazione dell’articolo 19 bis è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3.600,00.
”.2. Il comma 10 dell’articolo 21 della l.r. 66/2005 è sostituito dal seguente:
“
10. L’ente competente all’irrogazione e all’introito delle sanzioni per la violazione degli articoli 17 septies, 17 octies, 17 novies e 19 bis, è il comune.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.