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Legge regionale 25 maggio 2018, n. 25

Disposizioni in materia di valutazioni ambientali in attuazione Sito esternodel decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 . Modifiche alla l.r. 10/2010 e alla l.r. 46/2013 .

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, dell' 1 giugno 2018

Art. 23
Inchiesta pubblica. Modifiche all'articolo 53 della l.r. 10/2010
1. Il comma 1 dell'articolo 53 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
1. In attuazione dell’articolo 7 bis, comma 8, e dell’Sito esternoarticolo 27 bis, comma 6, del d.lgs. 152/2006 , il presente articolo disciplina le forme e le modalità mediante le quali l'autorità competente può disporre, con proprio atto, lo svolgimento di un'inchiesta pubblica, con riferimento al progetto per il quale è in corso un procedimento di VIA
.”.
2. Il comma 2 dell'articolo 53 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
2. L'inchiesta pubblica è condotta da un comitato composto dal presidente e da almeno due commissari. Il presidente è indicato dall'autorità competente, tra soggetti in possesso di adeguate competenze in materia ambientale. I commissari, in possesso di adeguate competenze in materia ambientale, sono indicati dal presidente, sentite le parti partecipanti all'audizione preliminare dell'inchiesta pubblica, garantendo il bilanciamento di eventuali posizioni contrapposte. Il compenso massimo omnicomprensivo è stabilito in euro ventimila per il presidente ed in euro diecimila per ciascun commissario.
”.
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 53 della l.r. 10/2010 è inserito il seguente:
2 bis. Per i fini di cui al comma 2, l'autorità competente provvede alla formazione di un elenco dei soggetti che possono essere indicati al ruolo di presidente. Per i procedimenti di competenza regionale, con deliberazione della Giunta regionale, vengono definiti i requisiti dei candidati, i criteri di valutazione, le modalità di formazione dell'elenco e le modalità per assicurare i principi di trasparenza, di competenza e di rotazione e la parità di genere. I comuni e gli enti parco regionali
provvedono in conformità con i rispettivi ordinamenti; resta ferma la facoltà, da parte dei comuni e degli enti parco regionali, di avvalersi dell'elenco formato dalla Regione.
”.
4. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 53 della l.r. 10/2010 è inserito il seguente:
2 ter. L'inchiesta pubblica si svolge con oneri a carico del proponente.
”.
5. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 53 della l.r. 10/2010 è sostituita dalla seguente
a) audizione preliminare, in cui il presidente procede alla indicazione dei commissari e presenta ai partecipanti la proposta di programma dei lavori;
”.
6. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 53 della l.r. 10/2010 le parole: “le osservazioni e i pareri” sono sostituite dalle seguenti: “ le osservazioni, i pareri e i contributi”.
7. Il comma 7 dell'articolo 53 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
7. Nell'atto di cui al comma 1, sulla base dei criteri di cui al presente articolo e tenuto conto del decreto previsto dall'Sito esternoarticolo 25, comma 7, del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 Sito esternodella legge 9 luglio 2015, n. 114 ), sono disciplinate le modalità di svolgimento dell'inchiesta pubblica.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.