Legge regionale 25 maggio 2018, n. 25
Disposizioni in materia di valutazioni ambientali in attuazione
del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 . Modifiche alla l.r. 10/2010 e alla l.r. 46/2013 .
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Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, dell' 1 giugno 2018
Art. 21
Disposizioni per la procedura di verifica di assoggettabilità. Modifica dell'articolo 48 della l.r. 10/2010
1. Il comma 1 dell'articolo 48 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
“
1. Per i progetti compresi nell'allegato IV alla
parte seconda del d.lgs. 152/2006 , il proponente, ai fini della trasmissione dello studio preliminare ambientale di cui all'articolo 19, comma 1, del medesimo decreto, presenta all'autorità competente un'istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità.
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2. Il comma 2 dell'articolo 48 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
“
2. Lo studio preliminare ambientale, redatto in conformità all'allegato IV-bis alla
parte seconda del d.lgs. 152/2006 :
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a) tiene conto dei criteri di cui all'allegato V del medesimo decreto;
b) per i fini di cui al punto 1, lettera b), ed al punto 2 dell'allegato IV-bis alla
parte seconda del d.lgs. 152/2006 , descrive la relazione del progetto con le norme ed i vincoli, nonché con i piani e programmi a carattere settoriale, territoriale, ambientale e paesaggistico;
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c) in attuazione dei principi generali per la VIA, di cui all’
articolo 4 del d.lgs. 152/2006 , con particolare riferimento alla necessità di garantire un’equa distribuzione dei vantaggi connessi
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all’attività economica, contiene un allegato che illustra e quantifica le ricadute socio economiche del progetto sul territorio interessato, con riferimento:
1) agli effetti attesi sui livelli occupazionali, diretti e indotti, prodotti sia in fase di realizzazione che di esercizio dell’opera;
2) ai benefici economici attesi per il territorio, diretti ed indiretti, prodotti sia in fase di realizzazione che di esercizio dell’opera.
”.3. Il comma 3 dell'articolo 48 della l.r. 10/2010 è abrogato.
4. Al comma 6 dell'articolo 48 della l.r. 10/2010 le parole: “all'articolo 20, comma 4,” sono sostituite dalle seguenti : “all'articolo 19, comma 6,”.
5. Dopo il comma 6 dell'articolo 48 della l.r. 10/2010 è inserito il seguente:
“
6 bis. Per la realizzazione dell'opera oggetto di verifica di assoggettabilità, in caso di esclusione dalla procedura di VIA, i termini definiti nel provvedimento di verifica, comunque non inferiori a 5 anni, decorrono dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di verifica.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.