Legge regionale 25 maggio 2018, n. 25
Disposizioni in materia di valutazioni ambientali in attuazione
del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 . Modifiche alla l.r. 10/2010 e alla l.r. 46/2013 .
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Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, dell' 1 giugno 2018
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;
Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE;
Visto il
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Visto il
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Visto il
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Vista la legge regionale 23 luglio 2009 n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);
Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”);
Vista la legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali);
Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);
Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 );
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 19 marzo 2018;
Visto il parere istituzionale favorevole della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 20 marzo 2018;
Considerato quanto segue:
1. La presente legge modifica la l.r. 10/2010 al fine di adeguare l'ordinamento regionale alle disposizioni introdotte dal
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2. Per quanto concerne la valutazione ambientale strategica (VAS), la presente legge aggiorna i riferimenti ad altre fonti normative, contenuti nel testo del titolo II della l.r. 10/2010 e provvede a minimi adeguamenti delle procedure a seguito dell'esperienza applicativa della norma (in particolare per quanto attiene alla migliore definizione delle funzioni dell'autorità competente, a precisazioni in merito alla fase preliminare ed alla partecipazione della Regione alle procedure di VAS di competenza statale);
3. Si prevede, infine, di eliminare la previsione di uno specifico regolamento in materia di VAS, alla luce del previsto regolamento di cui all'articolo 20, comma 2, della l.r. 1/2015 in materia di programmazione economico finanziaria, al quale la presente legge demanda il coordinamento tra l'analisi e la valutazione dei piani e programmi di cui all'articolo 10, comma 2 della l.r. 1/2015 e le procedure di VAS di cui al titolo II della l.r. 10/2010 ;
4. Per quanto riguarda le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA), la presente legge, oltre che ad esigenze di semplificazione, precisazione e razionalizzazione del testo e omogeneizzazione della disciplina, risponde altresì alla necessità di adeguare la normativa regionale alle disposizioni contenute nel
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5. In particolare, per quanto riguarda il provvedimento autorizzatorio unico di cui all'
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6. Vengono aggiornate le disposizioni relative all'istituto della inchiesta pubblica e, in particolare, viene prevista la formazione di un elenco dei soggetti che possono essere indicati, da parte della Giunta regionale, al ruolo di presidente dell'inchiesta pubblica, di cui all'articolo 53 della l.r. 10/2010 . I comuni e gli enti parco provvedono in conformità ai rispettivi ordinamenti. Gli oneri per lo svolgimento dell'inchiesta sono a carico del proponente;
7. Infine, in applicazione della normativa statale, si prevede che l'autorità competente, in accordo con il proponente, possa istituire specifici osservatori ambientali;
8. Si provvede ad adeguare le competenze dei comuni alle modifiche apportate dal
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9. La presente legge provvede inoltre ad introdurre disposizioni finalizzate all'ottimale raccordo della normativa regionale in materia di VIA con altre normative regionali ed alla semplificazione delle procedure; in particolare si prevede la revisione dei rapporti tra le procedure di VIA e gli istituti partecipativi di cui alla l.r. 46/2013 , anche alla luce dell’introduzione nell'ordinamento del dibattito pubblico statale e del rafforzamento del ruolo dell'inchiesta pubblica nell'ambito della valutazione di impatto ambientale; si prevede che i processi partecipativi riguardanti i progetti di cui agli allegati III e IV alla
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10. Al fine di contenere eventuali istanze meramente dilatorie, si stabilisce che la proroga del termine per la realizzazione di un progetto che è stato oggetto di una procedura in materia di VIA, può essere concessa, a cura della autorità competente, per una sola volta, fatti salvi i casi di forza maggiore non imputabili al proponente;
11. Poiché la presente legge introduce modifiche procedurali in materia di VIA, si rende necessario salvaguardare i procedimenti di cui al titolo III della l.r. 10/2010 , per i quali sia già stata presentata istanza di avvio alla data di entrata in vigore della presente legge, stabilendo che per questi continuano a trovare applicazione le norme previgenti;
12. Considerata l’urgenza di adeguamento alle norme
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Approva la presente legge
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.