Legge regionale 18 maggio 2018, n. 24
Disposizioni in materia di sistema organizzativo del turismo, strutture ricettive, locazioni e professioni turistiche. Modifiche alla l.r. 86/2016 .
Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 25 maggio 2018
Art. 17
Classificazione. Sostituzione dell’articolo 37 della l.r. 86/2016
1. L’articolo 37 della l.r.86/2016 è sostituito dal seguente:
“
Art. 37 - Classificazione
1. Il regolamento, al fine di garantire al cliente la presenza di servizi minimi e in conformità a quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 , stabilisce i requisiti minimi obbligatori per ogni livello di classificazione delle strutture ricettive, con esclusione degli alberghi diffusi.
2. In relazione alle caratteristiche delle strutture e dei servizi offerti, sono classificati:
a) gli alberghi e le loro dipendenze, con un numero di stelle variabile da uno a cinque;
b) i campeggi e i parchi di vacanza, con un numero di stelle variabile da uno a quattro;
c) le residenze turistico-alberghiere, le loro dipendenze e i villaggi turistici, con un numero di stelle variabile da due a quattro;
d) i marina resort con un numero di ancore variabile da uno a quattro;
e) i condhotel con un numero di stelle corrispondente alla classificazione dell’albergo o della residenza turistico-alberghiera.
3. La classificazione della struttura è determinata in base ad autocertificazione dell’interessato all’atto della presentazione della SCIA di cui all’articolo 32.
4. Le variazioni della classificazione sono soggette a comunicazione da effettuarsi allo SUAP competente per territorio.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.