Legge regionale 18 maggio 2018, n. 24
Disposizioni in materia di sistema organizzativo del turismo, strutture ricettive, locazioni e professioni turistiche. Modifiche alla l.r. 86/2016 .
Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 25 maggio 2018
Art. 31
Informazioni. Sostituzione dell’articolo 84 della l.r. 86/2016
1. L’articolo 84 della l.r. 86/2016 è sostituito dal seguente:
“
Art. 84 - Comunicazioni tra amministrazioni pubbliche
1. I comuni capoluoghi di provincia e la Città metropolitana di Firenze ricevono dagli SUAP le comunicazioni delle caratteristiche delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari e le trasmettono alla Regione, entro il 31 dicembre di ogni anno, con le modalità stabilite con atto della Giunta regionale.
2. I comuni trasmettono alla Regione l'elenco dei concessionari di stabilimenti balneari, con l’indicazione dei canoni da questi corrisposti, entro il 31 dicembre di ogni anno.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.