Legge regionale 18 maggio 2018, n. 24
Disposizioni in materia di sistema organizzativo del turismo, strutture ricettive, locazioni e professioni turistiche. Modifiche alla l.r. 86/2016 .
Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 25 maggio 2018
Art. 10
Alberghi diffusi. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 86/2016
1. Al comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 86/2016 la parola: “alloggi” è sostituita dalle seguenti: “unità abitative”.
2. La lettera b) del comma 6 dell’articolo 21 della l.r. 86/2016 è sostituita dalla seguente:
“b) il centro storico, il borgo rurale o il nucleo insediativo in ambito costiero presentano emergenze di rilievo storico, culturale, paesaggistico o di tipo ambientale naturale, o inerenti alla vocazione turistica, all'artigianato tipico, a itinerari culturali, religiosi o percorsi enologico-gastronomici in zone di produzione con prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), ad indicazione geografica protetta (IGP) e a specialità tradizionale garantita (STG).”.
3. Il comma 8 dell’articolo 21 della l.r. 86/2016 è abrogato.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.