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Legge regionale 18 maggio 2018, n. 24

Disposizioni in materia di sistema organizzativo del turismo, strutture ricettive, locazioni e professioni turistiche. Modifiche alla l.r. 86/2016 .

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 25 maggio 2018





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere m), n), o) e z), dello Statuto;


Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale);


Visti i pareri favorevoli del Consiglio delle Autonomie locali, espressi nelle sedute del 20 marzo e del 16 aprile 2018;


Visto il parere istituzionale, favorevole con osservazioni, espresso dalla Prima Commissione consiliare nella seduta del 20 marzo 2018, relativo alle modifiche alla l.r. 86/2016 ;


Visto il parere istituzionale favorevole, espresso dalla Prima Commissione consiliare nella seduta del 12 aprile 2018, relativo alla definizione degli ambiti territoriali per l’esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovracomunale;


Considerato che:


1. È necessario, a seguito del ricorso promosso in data 27 febbraio 2017 dal Presidente del Consiglio dei Ministri davanti alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 70, 122 e 123 della l.r. 86/2016 , per violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera l), dell’articolo 117, terzo e quarto comma, e degli articoli 3 e 97 della Costituzione, procedere alla revisione delle disposizioni in materia di “Locazioni turistiche”, “Definizione dell’attività di guida ambientale” e di “Requisiti e obblighi per l’esercizio dell’attività” di guida ambientale, al fine dell’adeguamento delle medesime ai rilievi sollevati nell’atto di impugnazione. A tal fine è stato riformulato l’articolo 70 (Locazioni turistiche) della l.r. 86/2016 , il cui contenuto è stato ritenuto invasivo della competenza legislativa statale in materia di diritto civile. Anche gli articoli 122 e 123 della l.r. 86/2016 in materia di guida ambientale, pure oggetto del ricorso promosso davanti alla Corte Costituzionale, sono stati riformulati, nel rispetto delle attribuzioni statali in materia di professioni, mantenendo la medesima disciplina per l’accesso e l’esercizio dell’attività, ma qualificando la stessa come normativa transitoria e cedevole rispetto ad eventuali successivi provvedimenti statali che dovessero intervenire a regolamentare la professione;


2. È necessario, nel rispetto delle attribuzioni statali in materia di professioni, specificare il suddetto carattere transitorio e cedevole anche in riferimento alla professione di accompagnatore turistico, prevedendo al contempo il superamento di un esame tra i requisiti per lo svolgimento della professione;


3. È opportuno, proprio in considerazione del carattere cedevole delle disposizioni in materia di accompagnatore turistico e guida ambientale, non accogliere il parere espresso dalla Prima Commissione consiliare nella parte relativa alle suddette figure professionali;


4. Lo Stato non ha adottato la disciplina legislativa relativa al profilo professionale ed ai requisiti per l’accesso alla professione di guida turistica e non è stata approvata l’intesa di cui Sito esternoarticolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla Sito esternolegge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ), venendosi così a creare una situazione di incertezza intorno alla definizione della professione, occorre sospendere temporaneamente le disposizioni della l.r. 86/2016 relative ai corsi di formazione professionale ed ai conseguenti esami di abilitazione, nell’attesa che sia adottata l’apposita disciplina a livello statale, prevedendo comunque che tale sospensione, che riveste carattere eccezionale, abbia una durata massima di un anno dall’entrata in vigore del nuovo articolo;


5. Al fine di facilitare la fruizione dell’offerta turistica da parte delle persone disabili, viene prevista l’estensione agli stabilimenti balneari dell’obbligo di fornire informazioni sull’accessibilità delle strutture, obbligo previsto attualmente solo per le strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere;


6. È opportuno definire, in un apposito allegato della l.r. 86/2016 , gli ambiti territoriali nei quali i comuni esercitano in forma associata le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovracomunale loro attribuite, in considerazione della natura di testo unico del sistema turistico regionale della l.r. 86/2016 ;


7. È opportuno altresì disciplinare le maggioranze necessarie ai fini della stipulazione della convenzione per ambito territoriale e gli effetti per i comuni non aderenti, oltre alla modalità di esercizio congiunto delle funzioni di accoglienza e informazione turistica per più ambiti territoriali contigui;


8. Analogamente a quanto già previsto per l’esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale da parte dei comuni capoluoghi di provincia o dei comuni in forma associata, viene introdotto anche per la Città metropolitana di Firenze l’obbligo di stipulare convenzioni con l’Agenzia regionale di promozione turistica e con Fondazione Sistema Toscana e di istituire l’Osservatorio turistico di destinazione;


9. Al fine di realizzare un’offerta differenziata, si prevede la possibilità che l’albergo diffuso possa essere composto anche da una struttura ricettiva alberghiera o extralberghiera con le caratteristiche della civile abitazione, alla quale si applica la disciplina prevista per la medesima tipologia ricettiva;


10. Al fine di uniformare a quanto già previsto per le strutture ricettive alberghiere, viene introdotta, anche per le strutture ricettive all’aperto, quali campeggi e villaggi turistici, la facoltà di esercitare l’attività di centro benessere nei confronti sia delle persone alloggiate, sia del pubblico;


11. Viene modificato il periodo di sospensione dell’attività da parte delle strutture ricettive che comporta l’obbligo della comunicazione, al fine di uniformarlo a quello già previsto per le agenzie di viaggio;


12. Allo scopo di rendere effettivo l’obbligo di comunicazione dei flussi turistici per finalità statistiche da parte dei titolari/gestori delle strutture ricettive e di coloro che esercitano la locazione per finalità turistiche, vengono regolamentate le modalità di trasmissione delle comunicazioni ai comuni capoluogo di provincia e alla Città metropolitana di Firenze e vengono introdotte le sanzioni pecuniarie per l’omissione o l’incompleta effettuazione di detta comunicazione;


13. È necessario, infine, operare anche alcune modifiche per superare criticità applicative emerse nel primo anno di applicazione della legge, in modo da chiarire la portata di alcune norme e di renderne più agevole la lettura;


Approva la presente legge


Art. 1
Modifiche al preambolo della l.r. 86/2016
1. Al punto 2 del preambolo della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale), le parole: “
che saranno definiti con legge regionale
” sono sostituite dalle seguenti: “
definiti nell’allegato A
”.
2. Al punto 4 del preambolo della l.r. 86/2006 le parole: “
Al fine di fornire una risposta alle mutevoli esigenze di mercato e consentire maggiore flessibilità agli operatori del settore viene introdotta la tipologia dei “camping-village”, nonché,
” sono soppresse.
3. Al punto 5 del preambolo della l.r. 86/2016 le parole: “
per la gioventù
” sono soppresse.
4. Il punto 7 del preambolo della l.r. 86/2016 è sostituito dal seguente:
7. Al fine di regolamentare l’ospitalità offerta dagli alloggi locati per finalità esclusivamente turistiche, vengono disciplinati i requisiti che tali alloggi devono possedere e viene previsto, per chi dà in locazione tali alloggi, l’obbligo di comunicazione al comune delle informazioni relative all’attività svolta e alla eventuale forma imprenditoriale di esercizio dell’attività;
”.
5. Il punto 9 del preambolo della l.r. 86/2016 è sostituito dal seguente:
9. Al fine di adeguarsi a quanto previsto dall'Sito esternoarticolo 3, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013), viene estesa la validità dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di guida turistica all'intero territorio nazionale e richiamata l’esigenza di una specifica abilitazione all’esercizio dell’attività per i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico. Inoltre, riguardo alle norme che regolano l'acquisizione dell'abilitazione, viene confermata la disciplina previgente, nelle more della definizione, a livello statale, del profilo professionale di guida turistica nazionale e dei relativi percorsi formativi;
”.
Art. 2
Turismo accessibile. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 86/2016
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 86/2016 , le parole: “
ospiti delle strutture ricettive
” sono sostituite dalle seguenti: “
ospiti fruitori delle strutture
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 86/2016 , dopo le parole: “
strutture ricettive
” sono inserite le seguenti: “
e gli stabilimenti balneari
”.
Art. 3
Regolamento di attuazione. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 86/2016
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 86/2016 dopo le parole: “
le strutture ricettive
” sono inserite le seguenti: “
e gli stabilimenti balneari
”.
m) i requisiti minimi obbligatori per ogni livello di classificazione delle strutture ricettive, di cui all’articolo 37, comma 1;
”.
3. Alla lettera s) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 86/2016 le parole: “
all’articolo 116
” sono sostituite dalle seguenti: “
all’articolo 115, comma 1, lettera a)
”.
t) le articolazioni della professione di guida ambientale, di cui all’articolo 122, comma 2;
”.
Art. 4
Funzioni della Città metropolitana di Firenze. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 86/2016
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 86/2016 è aggiunto il seguente:
3 bis. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 3, la Città metropolitana di Firenze adempie quanto previsto dall'articolo 7.
”.
Art. 5
Funzioni dei comuni. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 86/2016
1. Il comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 86/2016 è sostituito dal seguente:
2. Le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale sono attribuite ai comuni che le esercitano in forma associata all’interno di ambiti territoriali definiti nell’allegato A. L’esercizio in forma associata è effettuato mediante la stipulazione di un’unica convenzione per ambito territoriale che richiede la partecipazione della maggioranza dei comuni ivi compresi e comporta l’adempimento di quanto previsto dall’articolo 7.
”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 86/2016 è inserito il seguente:
2 bis. I comuni che non aderiscono alla convenzione di cui al comma 2 continuano ad esercitare le sole funzioni di accoglienza e informazione turistica relative al proprio territorio, ai sensi del comma 1, lettera c).
”.
3. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 6 della l.r. 86/2016 è inserito il seguente:
2 ter. I comuni presenti in più ambiti territoriali di cui dell’allegato A possono aderire alla convenzione di uno solo dei suddetti ambiti.
”.
4. Dopo il comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 86/2016 è inserito il seguente:
3 bis. Le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale possono essere esercitate congiuntamente per più ambiti territoriali contigui, tramite la stipulazione di un’unica convenzione alla quale aderiscano almeno i due terzi dei comuni che appartengono a ciascun ambito.
”.
Art. 6
Obblighi per l’esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 86/2016
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 86/2016 dopo le parole: “
di cui
” sono inserite le seguenti “
all’articolo 5, comma 3,
”.
Art. 7
Cabina di regia del turismo. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 86/2016
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 86/2016 è inserito il seguente:
1 bis. La cabina di cui al comma 1 ha una durata coincidente con quella della legislatura regionale.
”.
2. Alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 86/2016 dopo le parole: “
dei lavoratori
” sono inserite le seguenti: “
maggiormente rappresentative
”.
3. Alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 86/2016 dopo le parole: “
associazioni agrituristiche
” sono inserite le seguenti: “
maggiormente rappresentative
”.
e bis) effettua con cadenza annuale una valutazione delle attività degli uffici di accoglienza ed informazione turistica.
”.
Art. 8
Strutture ricettive. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 86/2016
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 86/2016 è inserito il seguente:
2 bis. L’apertura dell’albergo diffuso non può essere inferiore a cinque mesi, anche non consecutivi, nel corso dell’anno solare.
”.
Art. 9
Alberghi. Modifiche all’articolo 18 della l.r. 86/2016
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 86/2016 è inserito il seguente:
2 bis. E’ altresì consentita l’attività di centro benessere, sia alle persone alloggiate, sia al pubblico, da intendersi come prestazione di servizi riguardanti la cura del corpo, nel rispetto dei requisiti strutturali, professionali e organizzativi previsti dalle normative di settore.
”.
3. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 18 della l.r. 86/2016 è inserito il seguente:
2 ter. La messa a disposizione di saune, bagni turchi e bagni a vapore, ad uso esclusivo degli ospiti, non è subordinata alla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista, né alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), salvo il possesso dei requisiti igienico sanitari dei locali. Resta fermo l’obbligo, in capo al titolare o gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente le necessarie informazioni sulle modalità di corretta fruizione delle predette attrezzature, sulle controindicazioni al loro utilizzo, sulle precauzioni da adottare, anche attraverso l’esposizione di cartelli nei locali dove sono collocate le attrezzature stesse e assicurando ivi la presenza di personale addetto che esercita la vigilanza.
”.
Art. 10
Alberghi diffusi. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 86/2016
1. Al comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 86/2016 la parola: “alloggi” è sostituita dalle seguenti: “unità abitative”.
“b) il centro storico, il borgo rurale o il nucleo insediativo in ambito costiero presentano emergenze di rilievo storico, culturale, paesaggistico o di tipo ambientale naturale, o inerenti alla vocazione turistica, all'artigianato tipico, a itinerari culturali, religiosi o percorsi enologico-gastronomici in zone di produzione con prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), ad indicazione geografica protetta (IGP) e a specialità tradizionale garantita (STG).”.
Art. 11
Composizione e servizi degli alberghi diffusi. Sostituzione dell’articolo 22 della l.r. 86/2016
1. L’articolo 22 della l.r. 86/2016 è sostituito dal seguente:
Art. 22 - Composizione e servizi degli alberghi diffusi
1. Gli alloggi di cui è composto l'albergo diffuso possono essere costituiti da:
a) camere, aventi accesso diretto da spazi di disimpegno o di uso comune, composte da uno o più locali, arredate e dotate di locale bagno autonomo, dotato di wc, bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia;
b) unità abitative, aventi accesso da spazi di disimpegno o di uso comune, composte da uno o più locali, arredati e dotati di locali a uso cucina e bagno autonomi, dotato quest'ultimo di wc, bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia.
2. L’albergo diffuso può essere composto anche da una struttura ricettiva, alberghiera o extra alberghiera con le caratteristiche della civile abitazione, disciplinata dalla presente legge; a tale struttura si applica la disciplina prevista per la rispettiva tipologia.
3. La capacità ricettiva minima è di dodici posti letto complessivi.
4. Gli alloggi sono posti in almeno due edifici autonomi e indipendenti incluso lo stesso edificio in cui si trova l'ufficio di ricevimento.
5. I servizi di ricevimento, di accoglienza e di uso comune sono forniti all'interno della struttura principale, ubicata alla distanza massima di 500 metri dai singoli alloggi, misurati nel più breve percorso pedonale possibile.
6. Il servizio di ristorazione e di prima colazione può essere affidato ad altri soggetti titolari di
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati alla distanza massima di 500 metri dalla struttura principale, misurati nel più breve percorso pedonale possibile.
”.
Art. 12
Campeggi. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 86/2016
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 24 della l.r. 86/2016 è inserito il seguente:
3 bis. È altresì consentita l’attività di centro benessere, sia alle persone alloggiate, sia al pubblico, da intendersi come prestazione di servizi riguardanti la cura del corpo, nel rispetto dei requisiti strutturali, professionali e organizzativi previsti dalle normative di settore.
”.
2. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 24 della l.r. 86/2016 è inserito il seguente:
3 ter. La messa a disposizione di saune, bagni turchi e bagni a vapore, ad uso esclusivo degli ospiti, non è subordinata alla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista, né alla SCIA, salvo il possesso dei requisiti igienico sanitari dei locali. Resta fermo l’obbligo, in capo al titolare o gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente le necessarie informazioni sulle modalità di corretta fruizione delle predette attrezzature, sulle controindicazioni al loro utilizzo, sulle precauzioni da adottare, anche attraverso l’esposizione di cartelli nei locali dove sono collocate le attrezzature stesse e assicurando ivi la presenza di personale addetto che esercita la vigilanza.
”.
3. Alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 24 della l.r. 86/2016 le parole: “
non più del 40 per cento
” sono sostituite dalle seguenti: “
non più del 70 per cento
”.
4. Alla fine della lettera b) del comma 4 dell’articolo 24 della l.r. 86/2016 sono aggiunte le parole: “
, fermo restando il limite massimo del 70 per cento cumulando con le strutture di cui alla lettera a);
”.
5. Dopo il comma 5 dell’articolo 24 della l.r. 86/2016 è aggiunto il seguente:
5 bis. Possono assumere la denominazione di “camping village“ i campeggi nei quali l’installazione di strutture temporaneamente ancorate al suolo, allestite dal titolare o gestore, è in percentuale superiore al 30 per cento delle piazzole.
”.
Art. 13
Villaggi turistici. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 86/2016
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 86/2016 è inserito il seguente:
2 bis. È altresì consentita l’attività di centro benessere, sia alle persone alloggiate, sia al pubblico, da intendersi come prestazione di servizi riguardanti la cura del corpo, nel rispetto dei requisiti strutturali, professionali ed organizzativi previsti dalle normative di settore.
”.
2. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 25 della l.r. 86/2016 è inserito il seguente:
2 ter. La messa a disposizione di saune, bagni turchi e bagni a vapore, ad uso esclusivo degli ospiti, non è subordinata alla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista, né alla SCIA, salvo il possesso dei requisiti igienico sanitari dei locali. Resta fermo l’obbligo, in capo al titolare o gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente le necessarie informazioni sulle modalità di corretta fruizione delle predette attrezzature, sulle controindicazioni al loro utilizzo, sulle precauzioni da adottare, anche attraverso l’esposizione di cartelli nei locali dove sono collocate le attrezzature stesse e assicurando ivi la presenza di personale addetto che esercita la vigilanza.
”.
Art. 14
Camping-village. Abrogazione dell’articolo 26 della l.r. 86/2016
1. L’articolo 26 della l.r. 86/2016 è abrogato.
Art. 15
Marina resort. Modifiche all’articolo 27 della l.r. 86/2016
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 27 della l.r. 86/2016 sono aggiunte le parole: “
, nonché i requisiti per la classificazione previsti nel regolamento.
”.
Art. 16
Sospensione dell’attività. Modifiche all’articolo 35 della l.r. 86/2016
1. Al comma 1 dell’articolo 35 della l.r. 86/2016 la parola: “
otto
” è sostituita dalla seguente: “
quindici
”.
Art. 17
Classificazione. Sostituzione dell’articolo 37 della l.r. 86/2016
1. L’articolo 37 della l.r.86/2016 è sostituito dal seguente:
Art. 37 - Classificazione
1. Il regolamento, al fine di garantire al cliente la presenza di servizi minimi e in conformità a quanto previsto dall'Sito esternoarticolo 10, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 29 luglio 2014, n. 106 , stabilisce i requisiti minimi obbligatori per ogni livello di classificazione delle strutture ricettive, con esclusione degli alberghi diffusi.
2. In relazione alle caratteristiche delle strutture e dei servizi offerti, sono classificati:
a) gli alberghi e le loro dipendenze, con un numero di stelle variabile da uno a cinque;
b) i campeggi e i parchi di vacanza, con un numero di stelle variabile da uno a quattro;
c) le residenze turistico-alberghiere, le loro dipendenze e i villaggi turistici, con un numero di stelle variabile da due a quattro;
d) i marina resort con un numero di ancore variabile da uno a quattro;
e) i condhotel con un numero di stelle corrispondente alla classificazione dell’albergo o della residenza turistico-alberghiera.
3. La classificazione della struttura è determinata in base ad autocertificazione dell’interessato all’atto della presentazione della SCIA di cui all’articolo 32.
4. Le variazioni della classificazione sono soggette a comunicazione da effettuarsi allo SUAP competente per territorio.
”.
Art. 18
Verifica della classificazione. Modifiche all’articolo 38 della l.r. 86/2016
1. La rubrica dell’articolo 38 della l.r. 86/2016 è sostituita dalla seguente: “
Verifica della classificazione
”.
2. Al comma 1 dell’articolo 38 della l.r. 86/2016 dopo le parole: “
ogni momento
” sono inserite le seguenti: “
e comunque a seguito della presentazione della SCIA
”.
Art. 19
Campeggi e villaggi turistici a gestione non lucrativa. Modifiche all’articolo 41 della l.r. 86/2016
1. Nella rubrica dell’articolo 41 della l.r. 86/2016 le parole: “
, camping village
” sono soppresse.
2. Al comma 1 dell’articolo 41 della l.r. 86/2016 le parole: “
, camping-village
” sono soppresse.
3. Al comma 3 dell’articolo 41 della l.r. 86/2016 le parole: “
e camping-village
” sono soppresse.
Art. 20
Altre strutture ricettive e locazioni turistiche. Sostituzione della rubrica del capo II del titolo II della l.r. 86/2016
1. La rubrica del capo II del titolo II della l.r. 86/2016 è sostituita dalla seguente: “
Altre strutture ricettive e locazioni turistiche
”.
Art. 21
Tipologie di strutture ricettive extra-alberghiere per l’ospitalità collettiva. Modifiche all’articolo 44 della l.r. 86/2016
1. Al numero 2) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 44 della l.r. 86/2016 , le parole: “per la gioventù” sono soppresse.
Art. 22
Ostelli. Modifiche all’articolo 46 della l.r. 86/2016
1. La rubrica dell’articolo 46 della l.r. 86/2016 è sostituita dalla seguente: “
Ostelli.
”.
2. Al comma 1 dell’articolo 46 della l.r. 86/2016 le parole: “
per la gioventù
” sono soppresse.
Art. 23
Sospensione dell’attività. Modifiche all’articolo 52 della l.r. 86/2016
1. Al comma 1 dell’articolo 52 della l.r. 86/2016 la parola: “
otto
” è sostituita dalla seguente “
quindici
”.
Art. 24
Sospensione dell’attività. Modifiche all’articolo 62 della l.r. 86/2016
1. Al comma 1 dell’articolo 62 della l.r. 86/2016 la parola: “
otto
” è sostituita dalla seguente “
quindici
”.
Art. 25
Sospensione dell’attività. Modifiche all’articolo 68 della l.r. 86/2016
1. Al comma 1 dell’articolo 68 della l.r. 86/2016 la parola: “
otto
” è sostituita dalla seguente “
quindici
”.
Art. 26
Locazioni turistiche. Sostituzione dell’articolo 70 della l.r. 86/2016
1. L’articolo 70 della l.r. 86/2016 è sostituito dal seguente:
Art. 70 - Locazioni turistiche
1. Alle locazioni turistiche, come disciplinate dall’Sito esternoarticolo 53 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'Sito esternoarticolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 , nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio in materia di ordinamento e mercato del turismo), si applicano le disposizioni del presente articolo.
2. Chi dà in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistiche, anche nel caso di gestione in forma indiretta, comunica, con modalità telematica, al comune dove gli alloggi sono situati:
a) le informazioni relative all’attività svolta, utili a fini statistici, definite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente;
b) l’eventuale forma imprenditoriale di esercizio dell’attività.
3. Le informazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), sono trasmesse dal comune alla Città metropolitana di Firenze o al comune capoluogo di provincia per gli adempimenti di competenza.
4. La deliberazione di cui al comma 2 definisce altresì le modalità e i termini con cui sono effettuate le comunicazioni di cui al medesimo comma 2.
5. Gli immobili o porzioni di essi locati per finalità turistiche devono possedere:
a) i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;
b) le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente.
6. Chi dà in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistiche è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:
a) nel caso in cui vengano forniti i servizi accessori o complementari propri delle strutture ricettive, come definiti nel regolamento di cui all’articolo 3, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00;
b) nel caso di incompleta od omessa comunicazione di cui al comma 2, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 1.500,00 euro.
”.
Art. 27
Sanzioni amministrative. Modifiche all’articolo 74 della l.r. 86/2016
1. Al comma 1 dell’articolo 74 della l.r. 86/2016 dopo la parola: “
strutture
” è aggiunta la parola: “
ricettive
” e la parola: “
al
” è sostituita dalla seguente “
dal
”.
Art. 28
Cessazione dell’attività. Modifiche all’articolo 79 della l.r. 86/2016
1. Al comma 1 dell’articolo 79 della l.r. 86/2016 le parole: “
di cui al presente capo
” sono sostituite dalle seguenti: “
degli stabilimenti balneari
”.
Art. 29
Chiusura dell’attività. Modifiche all’articolo 80 della l.r. 86/2016
1. Il comma 2 dell’articolo 80 della l.r. 86/2016 è sostituito dal seguente:
2. Qualora sia accertata la mancanza di uno o più dei requisiti o servizi minimi previsti nel regolamento, il comune fissa un termine entro il quale l’interessato provvede a conformare l'attività alla normativa vigente. Qualora l’interessato non provveda entro tale termine, il comune dispone la chiusura dell'attività.
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 80 della l.r. 86/2016 , le parole: “
di una delle strutture ricettive di cui al presente capo
” sono soppresse.
Art. 30
Obblighi di comunicazione e di pubblicità. Sostituzione della rubrica del capo IV del titolo II della l.r. 86/2016
1. La rubrica del capo IV del titolo II della l.r. 86/2016 è sostituita dalla seguente: “
Obblighi di comunicazione e di pubblicità
”.
Art. 31
Informazioni. Sostituzione dell’articolo 84 della l.r. 86/2016
1. L’articolo 84 della l.r. 86/2016 è sostituito dal seguente:
Art. 84 - Comunicazioni tra amministrazioni pubbliche
1. I comuni capoluoghi di provincia e la Città metropolitana di Firenze ricevono dagli SUAP le comunicazioni delle caratteristiche delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari e le trasmettono alla Regione, entro il 31 dicembre di ogni anno, con le modalità stabilite con atto della Giunta regionale.
2. I comuni trasmettono alla Regione l'elenco dei concessionari di stabilimenti balneari, con l’indicazione dei canoni da questi corrisposti, entro il 31 dicembre di ogni anno.
”.
Art. 32
Comunicazioni ai fini statistici. Inserimento dell’articolo 84 bis nella l.r. 86/2016
1. Dopo l’articolo 84 della l.r. 86/2016 è inserito il seguente:
Art. 84 bis - Comunicazioni ai fini statistici
1. I titolari o i gestori delle strutture ricettive e coloro che esercitano la locazione per finalità turistiche sono tenuti alla comunicazione dei flussi turistici per finalità statistiche ai comuni capoluoghi di provincia o alla Città metropolitana di Firenze.
2. I soggetti di cui al comma 1 registrano giornalmente l'arrivo e la partenza di ciascun ospite e, con riferimento alle strutture ricettive turistiche, anche il numero delle camere occupate, mediante apposita procedura telematica, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali. La comunicazione telematica dei dati, obbligatoria anche in assenza di movimento, è effettuata con cadenza mensile, secondo le prescrizioni impartite dall’ISTAT ai sensi dell’Sito esternoarticolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’art. 24 della L. 23
agosto 1988, n. 400).
”.
Art. 33
Sanzioni amministrative. Sostituzione dell’articolo 86 della l.r. 86/2016
1. L’articolo 86 della l.r. 86/2016 è sostituito dal seguente:
Art. 86 - Sanzioni amministrative
1. I titolari o gestori delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari che omettono le comunicazioni di cui all'articolo 83, o le effettuano in maniera incompleta, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00.
2. I titolari o gestori delle strutture ricettive che nel corso dell’anno solare per più di tre volte omettono di trasmettere la comunicazione di cui all’articolo 84 bis, o la trasmettono parzialmente o totalmente non compilata, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00 per ogni omissione o trasmissione parzialmente o totalmente non compilata.
3. Coloro che esercitano la locazione per finalità turistiche in forma non imprenditoriale, qualora incorrano nelle violazioni di cui al comma 2, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal medesimo comma, con importi dimezzati.
4. I titolari o gestori delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari che non espongono la tabella di cui all'articolo 85, comma 1, o la espongono in modo non perfettamente visibile, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 2.400,00.
5. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le sanzioni pecuniarie previste sono raddoppiate.
”.
Art. 34
Attività complementari. Modifiche all’articolo 90 della l.r. 86/2016
1. Al comma 1 dell’articolo 90 della l.r. 86/2016 le parole: “
nonché di ogni altra attività complementare,
” sono soppresse.
Art. 35
Polizze assicurative. Modifiche all’articolo 91 della l.r. 86/2016
1. Il comma 2 dell’articolo 91 della l.r. 86/2016 è sostituito dal seguente:
2. Le agenzie di viaggio sono altresì tenute a fornire idonea garanzia per i casi di insolvenza o fallimento, ai sensi dell’articolo 50, commi 2 e 3, Sito esternodel d.lgs. 79/2011 .
”.
Art. 36
Chiusura temporanea dell’agenzia. Modifiche all’articolo 92 della l.r. 86/2016
1. Al comma 2 dell’articolo 92 della l.r. 86/2016 dopo la parola: “
è
” è inserita la seguente: “
previamente
”.
Art. 37
Agenzie di viaggio e turismo on line. Modifiche all’articolo 93 della l.r. 86/2016
1. Al comma 1 dell’articolo 93 della l.r. 86/2016 dopo la parola: “
operano
” è inserita la seguente: “
esclusivamente
”.
Art. 38
Uffici di biglietteria. Modifiche all’articolo 99 della l.r. 86/2016
1. Al comma 1 dell’articolo 99 della l.r. 86/2016 le parole: “
dall’articolo 98
” sono sostituite dalle seguenti: “
dagli articoli 87 e seguenti riguardo alle agenzie di viaggio e turismo.
”.
Art. 39
Definizione dell’attività di guida turistica. Modifiche all’articolo 104 della l.r. 86/2016
1. Il comma 3 dell’articolo 104 della l.r. 86/2016 è sostituito dal seguente:
3. Per l'esercizio dell'attività nei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico, di cui all’Sito esternoarticolo 3, comma 3, della l. 97/2013 , è necessario il conseguimento della specifica abilitazione, ai sensi del medesimo comma 3.
”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 104 della l.r. 86/2016 è aggiunto il seguente:
3 bis. L’esercizio della professione da parte dei cittadini di altri stati membri dell’Unione europea è soggetto alle disposizioni di cui al Sito esternodecreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 , (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).
”.
Art. 40
Definizione dell’attività di accompagnatore turistico. Modifiche all’articolo 114 della l.r. 86/2016
1. Il comma 1 dell’articolo 114 della l.r. 86/2016 è sostituito dal seguente:
1. Nell'ambito della definizione delle professioni turistiche di cui all'Sito esternoarticolo 6 del d.lgs. 79/2011 e nelle more della definizione da parte dello Stato del relativo profilo professionale, è accompagnatore turistico chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi durante viaggi attraverso il territorio nazionale o estero per curare l'attuazione dei programmi di viaggio e assicurare i necessari servizi di assistenza per tutta la sua durata, fornendo significative informazioni di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche.
”.
Art. 41
Esercizio della professione. Sostituzione dell’articolo 115 della l.r. 86/2016
1. L’articolo 115 della l.r. 86/2016 è sostituito dal seguente:
Art. 115 - Esercizio della professione
1. Nelle more della definizione da parte dello Stato dei requisiti per lo svolgimento della professione di accompagnatore turistico, per l'esercizio della stessa è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
a) uno tra i seguenti requisiti di istruzione e formazione:
1) uno dei titoli di studio indicati nel regolamento e superamento dell’esame di cui all’articolo 117;
2) abilitazione all'esercizio della professione conseguita mediante la frequenza dei corsi di qualificazione professionale e il superamento dell'esame di cui all'articolo 117;
3) abilitazione all’esercizio della professione conseguita in altra regione;
b) assenza di condanne con sentenza passata in giudicato che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.
2. L'esercizio della professione di accompagnatore turistico è soggetto a SCIA da presentarsi, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per il territorio nel quale si intende iniziare l'attività.
3. Il comune, accertata l'esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede, ai fini della tutela dell'utente, al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale.
4. La cessazione dell'attività di accompagnatore turistico è soggetta a comunicazione da presentare allo SUAP a cui è stata presentata la SCIA.
5. L’esercizio della professione da parte dei cittadini di altri stati membri dell’Unione europea è soggetto alle disposizioni di cui al Sito esternod.lgs. 206/2007 .
”.
Art. 42
Titoli. Abrogazione dell’articolo 116 della l.r. 86/2016
Art. 43
Definizione dell’attività di guida ambientale. Sostituzione dell’articolo 122 della l.r. 86/2016
1. L’articolo 122 della l.r. 86/2016 è sostituito dal seguente:
Art. 122 - Definizione dell’attività di guida ambientale
1. Nell'ambito della definizione delle professioni turistiche di cui all'Sito esternoarticolo 6 del d.lgs. 79/2011 e nelle more della definizione da parte dello Stato del relativo profilo professionale, è guida ambientale chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi assicurando la necessaria assistenza tecnica, nella visita di ambienti naturali, anche antropizzati, di musei eco-ambientali, allo scopo di illustrarne gli elementi, le caratteristiche, i rapporti ecologici, il legame con la storia e le tradizioni culturali, le attrattive paesaggistiche, e di fornire, inoltre, elementi di educazione ambientale. Sono esclusi i percorsi che richiedono comunque l'uso di attrezzature e di tecniche alpinistiche.
2. Con il regolamento sono individuate le articolazioni della professione.
3. Le guide ambientali collaborano:
a) con la Regione, gli enti locali e gli enti parco regionali, per la difesa e la tutela degli ambienti naturali, in special modo per il mantenimento della rete escursionistica della Toscana di cui alla legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche);
b) con le istituzioni scolastiche, per affiancare il corpo insegnante nelle iniziative e nei programmi di educazione ambientale.
”.
Art. 44
Esercizio della professione. Sostituzione dell’articolo 123 della l.r. 86/2016
1. L’articolo 123 della l.r. 86/2016 è sostituito dal seguente:
Art. 123 - Esercizio della professione
1. Nelle more della definizione da parte dello Stato dei requisiti per l'esercizio della professione di guida ambientale, per l'esercizio della stessa è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
a) uno tra i seguenti requisiti di istruzione e formazione:
1) diploma di scuola secondaria di secondo grado, tra quelli indicati nel regolamento, frequenza dei corsi di qualificazione professionale e superamento dell'esame di cui all'articolo 125;
2) titolo di studio universitario, tra quelli indicati nel regolamento, e superamento dell'esame di cui all'articolo 125;
3) abilitazione all’esercizio della professione conseguita in altra regione;
b) idoneità psico-fisica all'esercizio della professione attestata da certificato rilasciato dalla azienda unità sanitaria locale del comune di residenza;
c) assenza di condanne con sentenza passata in giudicato che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.
2. L'esercizio della professione di guida ambientale è soggetto a SCIA da presentarsi, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per il territorio nel quale si intende iniziare l’attività.
3. Il comune, accertata l'esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede, ai fini della tutela dell'utente, al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale.
4. L’esercizio della professione da parte dei cittadini di altri stati membri dell’Unione europea è soggetto alle disposizioni di cui al Sito esternod.lgs. 206/2007 .
5. La guida ambientale è obbligata alla stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle visite, con massimale non inferiore a quello stabilito con deliberazione della Giunta regionale, da approvarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo.
”.
Art. 45
Norme transitorie e finali. Modifiche all’articolo 159 della l.r. 86/2016
1. La rubrica dell’articolo 159 della l.r. 86/2016 è sostituita dalla seguente: “
Norme transitorie e finali
”.
2. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 159 della l.r. 86/2016 è aggiunto il seguente:
1 ter. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo), in assenza dei requisiti di cui all’articolo 34 bis, comma 3, lettere b), c) e d), della medesima legge.
”.
3. Dopo il comma 1 ter dell’articolo 159 della l.r. 86/2016 è aggiunto il seguente:
1 quater. Fino all’entrata in vigore del regolamento, ai fini dell’accesso all’esame per lo svolgimento della professione di accompagnatore turistico è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli:
a) diploma di maturità di istituto tecnico o professionale per il turismo;
b) diploma di liceo linguistico;
c) diploma di laurea in economia e gestione dei servizi turistici;
d) diploma di laurea in lingue;
e) diploma di istituto superiore per interpreti e traduttori o laurea in scienze della mediazione linguistica;
f) diploma di laurea in lettere.
”.
Art. 46
Disposizioni transitorie per l’abilitazione alla professione di guida turistica. Inserimento dell’articolo 159 bis nella l.r. 86/2016
1. Dopo l’articolo 159 della l.r. 86/2016 è inserito il seguente:
Art. 159 bis - Disposizioni transitorie per l’abilitazione alla professione di guida turistica
1. I corsi di formazione professionale per guida turistica e gli esami di abilitazione previsti alla conclusione di tali corsi sono sospesi fino alla definizione a livello nazionale del profilo professionale di guida turistica e dei relativi requisiti di accesso e, comunque, non oltre un anno dall’entrata in vigore del presente articolo.
2. Sono organizzate periodiche sessioni di esami per le guide turistiche che richiedono l’integrazione dell’abilitazione professionale ai sensi dell’articolo 109.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai corsi di formazione in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente articolo, alle sessioni di esame relative ai medesimi corsi, nonché a quelle relative ai corsi di formazione conclusi e agli esami in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente articolo.
”.

Allegati:


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.