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Legge regionale 15 maggio 2018, n. 22

Disposizioni in materia di scarichi di acque reflue provenienti da piccoli agglomerati soggetti a forte fluttuazione stagionale. Modifiche alla l.r. 20/2006 .

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, del 23 maggio 2018

Art. 1
Condizioni di emissione degli scarichi provenienti da piccoli agglomerati. Modifiche all'articolo 21 bis della l.r. 20/2006
1. Il comma 3 dell’articolo 21 bis della legge regionale 1 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), è sostituito dal seguente:
3. Agli scarichi provenienti da piccoli agglomerati in cui sono convogliate anche acque reflue industriali si applicano i limiti di emissione di cui alla parte III, allegato 5, tabella 3, del decreto
legislativo in riferimento ai parametri caratteristici degli scarichi industriali presenti sul territorio e recapitanti in pubblica fognatura.
”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 21 bis della l.r. 20/2006 è inserito il seguente:
3 bis. I limiti di emissione di cui al comma 3 non si applicano agli scarichi provenienti da piccoli agglomerati in cui sono convogliate anche acque reflue industriali qualora il titolare di tali scarichi dimostri che:
a) la percentuale quantitativa delle acque reflue industriali è inferiore al 10 per cento del numero degli abitanti equivalenti collettati;
b) le utenze allacciate alla pubblica fognatura non scarichino nella stessa le sostanze pericolose indicate nella parte III, allegato 5, tabelle 3/A e 5, del decreto legislativo.
”.
3. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 21 bis della l.r. 20/2006 è inserito il seguente:
3 ter. I limiti di emissione di cui al comma 3 non si applicano altresì ai reflui con percentuale quantitativa delle acque industriali in misura non superiore al 35 per cento del totale, qualora siano strettamente caratterizzabili con parametri tipicamente presenti nei reflui domestici e purché sussistano tutte le seguenti condizioni:
a) i reflui provengano da un agglomerato a forte fluttuazione stagionale ai sensi dell'articolo 2, lettera m);
b) le caratteristiche qualitative del corpo idrico recettore rispettino ed abbiano rispettato, almeno nel corso del quinquennio precedente, gli obiettivi di qualità ambientale disposti dall'articolo 76 del decreto legislativo;
c) le utenze allacciate alla pubblica fognatura non scarichino nella stessa le sostanze pericolose indicate nella parte III, allegato 5, tabelle 3/A e 5, del decreto legislativo.
”.
4. Al comma 4 dell’articolo 21 bis della l.r. 20/2006 le parole: “
La deroga di cui al comma 3, non opera
” sono sostituite dalle seguenti: “
Le deroghe di cui ai commi 3 bis e 3 ter non operano
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.