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Legge regionale 14 maggio 2018, n. 20

Disposizioni in materia di rinnovo degli incarichi. Modifiche alla l.r. 5/2008 .

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, del 23 maggio 2018





PREAMBOLO

Il Consiglio regionale



Visto l'Sito esternoarticolo 117, quarto comma, della Costituzione ;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;


Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);


Vista la nota del 17 aprile 2018 con cui la Commissione regionale per le pari opportunità ha comunicato di aver rinunciato all’espressione del parere obbligatorio;


Considerato quanto segue:


1. Al fine di rendere disponibili per le nomine e designazioni di competenza regionale professionalità a cui risulta attualmente preclusa, dalla formulazione del combinato disposto dei commi 4 e 5 dell’articolo 13 della l.r. 5/2008 , un’ulteriore nomina ad incarichi che abbiano già ricoperto per designazione di altri enti, si rende necessario, in relazione all’ipotesi disciplinata dai commi citati, specificare che non devono essere computati i mandati svolti da uno stesso soggetto nella medesima carica, quando la designazione proviene da soggetti esterni alla Regione;


2. Per poter provvedere tempestivamente agli adempimenti successivi, è opportuno disporre stabilire l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


Art. 1
Limitazioni per l’esercizio degli incarichi. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 5/2008
1. Il comma 5 dell’articolo 13 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), è sostituito dal seguente:
5. Ai fini del comma 4, si considerano anche i mandati svolti prima dell’entrata in vigore della presente legge. Non si considerano i mandati svolti a seguito di nomina o designazione da parte di soggetti diversi dalla Regione.
”.
Art. 2
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.