Legge regionale 24 aprile 2018, n. 18
Disposizioni concernenti termini previsti dalla legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014 ).
Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 9 maggio 2018
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione ;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;
Vista la sentenza della Corte costituzionale 20 settembre 2016, n. 228;
Vista la legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r.10/2010 e l.r. 65/2014 );
Considerato quanto segue:
1. A seguito della sentenza della Corte costituzionale 20 settembre 2016, n. 228, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 2, della l.r. 35/2015 , per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni estimati, è necessario ridefinire alcuni termini previsti per lo svolgimento di attività il cui compimento è condizionato dalla definizione della nuova disciplina derivante dal recepimento della sopra citata sentenza della Corte costituzionale;
2. È necessario pertanto intervenire sui termini che riguardano la ricognizione dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile dei Comuni di Massa e Carrara, la stipula della convenzione per il prolungamento delle concessioni nel periodo transitorio e l’approvazione dei regolamenti dei Comuni di Massa e Carrara;
3. È necessario, inoltre, differire il termine per l'adozione del piano regionale cave (PRC) previsto dall'articolo 57 della l.r. 35/2015 , in relazione all’esigenza di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale 228/2016, nonché per completare lo svolgimento delle attività di partecipazione richieste dal Consiglio regionale in sede di discussione sull'informativa preliminare del PRC ai sensi dall'articolo 48 dello Statuto;
Approva la presente legge
Art. 1
Agri marmiferi di proprietà dei Comuni di Massa e Carrara. Modifiche all'articolo 32 della l.r. 35/2015
1. Al comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r.10/2010 e l.r. 65/2014 ), le parole: “
entro il 31 ottobre 2016
”, sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2018
”.Art. 2
Autorizzazioni e concessioni esistenti. Modifiche all'articolo 38 della l.r. 35/2015
1. Il comma 7 dell'articolo 38 della l.r. 35/2015 è sostituito dal seguente:
“
7. La convenzione di cui ai commi 5 e 6 è stipulata entro il 30 giugno 2019 e contiene il piano economico-finanziario, nonché le modalità di verifica del rispetto degli impegni assunti per tutto il periodo della proroga.
”.Art. 3
Regolamenti comunali. Modifiche all'articolo 39 della l.r. 35/2015
1. Al comma 2 dell'articolo 39 della l.r. 35/2015 le parole: “
31 ottobre 2016
” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2019
”.Art. 4
Validità dei piani regionali e provinciali per le attività estrattive. Modifiche all'articolo 57 della l.r. 35/2015
1. Al comma 1 dell'articolo 57 della l.r. 35/2015 , le parole: “
due anni dall'entrata in vigore della presente legge
” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 dicembre 2018
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.