Legge regionale 17 aprile 2018, n. 17
Disposizioni in merito alle etichette informative negli impianti di radiocomunicazione. Modifiche alla l.r. 49/2011 .
Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 24 aprile 2018
Art. 1
Disciplina per il rilascio del titolo abilitativo all'installazione od alla modifica degli impianti. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 49/2011
1. Alla lettera b), del comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 6 ottobre 2011 . n. 49 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione), dopo le parole: “
secondo le modalità di cui al
” sono inserite le seguenti: “titolo II,
”.2. Il comma 5 dell’articolo 10 della l.r. 49/2011 è sostituito dal seguente:
“
5. I gestori provvedono all'applicazione dell'etichetta informativa di cui all'
articolo 9, comma 7, della l. 36/2001 entro novanta giorni dall’installazione e possono inviarne documentazione fotografica all’ARPAT e al comune; l'etichetta informativa:
a) è posizionata in luogo accessibile e visibile al pubblico;
b) contiene, in particolare, i dati identificativi del gestore e gli estremi del titolo abilitativo;
c) è apposta in modalità idonea a non consentirne l’asportazione e l’alterabilità.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.