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Legge regionale 20 marzo 2018, n. 11

Disposizioni in materia di gestione attiva del bosco e di prevenzione degli incendi boschivi. Modifiche alla l.r. 39/2000 .

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 26 marzo 2018

Art. 14
Clausola valutativa. Inserimento dell’articolo 95 bis nella l.r. 39/2000
1. Dopo l’articolo 95 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
Art. 95 bis Clausola valutativa
1. Entro un anno dall’entrata in vigore della l.r. 11/2018 , la Giunta regionale invia alla commissione consiliare competente una relazione in cui viene evidenziato lo stato di implementazione delle disposizioni contenute agli articoli 19 bis, 19 ter e 74 bis e le criticità eventualmente emerse in sede di prima attuazione.
2. Entro due anni dall’entrata in vigore della l.r.11/2018 e successivamente con cadenza triennale, la Giunta regionale invia alla commissione competente una relazione in cui vengono riportati i principali risultati ottenuti rispetto all’obiettivo di favorire il recupero delle aree boschive e rispetto all’obiettivo di prevenzione degli incendi boschivi, in particolare la relazione contiene i seguenti elementi:
a) numero di comunità del bosco, soggetti aderenti e superficie gestita;
b) numero forme associate, percentuale di soggetti aderenti per ambito territoriale individuato e superficie gestita;
c) numero di piani specifici di prevenzione AIB adottati, loro durata e superficie interessata;
d) numero di controlli effettuati sul rispetto delle prescrizioni contenute nei piani AIB distinti per anno e per provincia ed esiti dell’attività di controllo, evidenziando le tipologie di irregolarità più frequentemente riscontrate;
e) eventuali criticità emerse in sede di implementazione. “

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.