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Legge regionale 20 marzo 2018, n. 11

Disposizioni in materia di gestione attiva del bosco e di prevenzione degli incendi boschivi. Modifiche alla l.r. 39/2000 .

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 26 marzo 2018

Art. 12
Piani specifici di prevenzione AIB. Inserimento dell’articolo 74 bis nella l.r. 39/2000
1. Dopo l’articolo 74 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
Art. 74 bis Piani specifici di prevenzione AIB
1. Nelle aree individuate dal piano AIB sono approvati dalla Giunta regionale i piani specifici di prevenzione AIB riferiti a un periodo minimo di dieci anni. Il piano specifico di prevenzione può essere aggiornato nell’arco temporale della sua validità. Il regolamento forestale disciplina le modalità per la realizzazione dei piani specifici di prevenzione AIB.
2. I piani specifici di prevenzione AIB di cui al comma 1 prevedono, in particolare:
a) gli interventi colturali straordinari per migliorare gli assetti vegetazionali degli ambienti naturali e forestali;
b) le opere e gli impianti destinati alla prevenzione ed estinzione degli incendi e la loro puntuale localizzazione.
3. La realizzazione degli interventi e delle opere di cui al comma 2 costituisce intervento pubblico forestale di cui all’articolo 10 ed è attuata con le procedure di cui all’articolo 11.
4. Gli enti competenti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, prescrivono ai proprietari o possessori dei terreni le modalità e i criteri per la coltivazione e l’utilizzazione dei terreni sui quali sono stati realizzati gli interventi e le opere di cui al comma 2.
5. Nel caso di coltivazione e utilizzazione non conformi a quanto indicato nelle prescrizioni di cui al comma 4, si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 82, comma 8 bis, e gli enti competenti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, possono intervenire in sostituzione dei proprietari o possessori per motivi di sicurezza e incolumità pubblica, ponendo i relativi oneri a carico dei proprietari e possessori inadempienti, secondo le procedure definite nel regolamento forestale.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.