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Legge regionale 21 febbraio 2018, n. 10

Disposizioni in materia di servizio idrico. Modifiche alla l.r. 69/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 2 marzo 2018

Art. 7
Funzioni del direttore generale. Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 69/2011
1. L’articolo 10 della l.r. 69/2011 è sostituito dal seguente:
Art. 10 Funzioni del direttore generale
1. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ente e svolge funzioni di natura regolatoria e gestionale, provvedendo in particolare:
a) all'affidamento del servizio;
b) alla gestione della convenzione per l'affidamento del servizio;
c) al controllo sull'attività del soggetto gestore del servizio ed all'applicazione delle sanzioni e delle penali contrattuali previste in caso di inadempienza del gestore medesimo, nonché all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'
Sito esternoarticolo 152, comma 2, del d.lgs. 152/2006
;
d) all'approvazione dei progetti definitivi delle nuove opere e dei nuovi interventi previsti dal piano d'ambito;
e) alla predisposizione della relazione annuale da presentare all’assemblea ai sensi dell’articolo 24;
f) alla richiesta della dichiarazione dello stato di emergenza idropotabile;
g) allo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo sull'applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 27;
h) alla predisposizione dei bilanci dell’AIT e degli altri atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e del consiglio direttivo.
2. In attuazione degli indirizzi dell’assemblea, il direttore generale dispone sull'organizzazione interna e sul funzionamento dell'ente, dirigendone la struttura operativa e, in particolare, provvede:
a) alla predisposizione del piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi, sulla base delle indicazioni contenute nel programma annuale delle attività di cui all’articolo 8, comma 1, lettera j);
b) all’approvazione del regolamento di ordinamento degli uffici e dei servizi e della dotazione organica del personale.
3. Ai soli fini della stipula del contratto del direttore generale, la rappresentanza legale dell'autorità idrica è attribuita al presidente dell'assemblea.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.