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Legge regionale 21 febbraio 2018, n. 10

Disposizioni in materia di servizio idrico. Modifiche alla l.r. 69/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 2 marzo 2018

Art. 22
Fondo per il finanziamento degli interventi strategici. Inserimento dell’articolo 25 bis della l.r. 69/2011
1. Dopo l’articolo 25 della l.r. 69/2011 è inserito il seguente:
Art. 25 bis Fondo per il finanziamento degli interventi strategici
1. Per il finanziamento degli interventi, delle opere e delle infrastrutture individuate nel documento operativo di cui all’articolo 25, comma 2, l'autorità idrica istituisce un apposito fondo, alimentato con il gettito di specifica componente tariffaria, determinata nel rispetto delle indicazioni dell’Autorità nazionale.
2. Nel fondo di cui al comma 1 confluiscono anche eventuali contributi a fondo perduto, erogati da enti pubblici in conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.
3. Le modalità di accesso e di gestione del fondo di cui al comma 1 sono definite nell’ambito dell’accordo quadro stipulato ai sensi dell’articolo 57 bis.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.