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Legge regionale 21 febbraio 2018, n. 10

Disposizioni in materia di servizio idrico. Modifiche alla l.r. 69/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 2 marzo 2018

Art. 21
Individuazione degli interventi strategici. Sostituzione dell’articolo 25 della l.r. 69/2011
1. L’articolo 25 della l.r. 69/2011 è sostituito dal seguente:
Art. 25 Individuazione degli interventi strategici
1. Al fine di assicurare la gestione sostenibile delle risorse idriche, in coerenza con le previsioni del piano di tutela delle acque di cui all’
Sito esternoarticolo 121 del d.lgs. 152/2006
e con il piano di gestione delle acque di cui alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, la Regione individua, nell’ambito del piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla
legge regionale 19 marzo 2007, n. 14
(Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale), gli interventi strategici di interesse regionale, compresi quelli già previsti nel piano di ambito e nel piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile.
2. In attuazione degli obiettivi stabiliti dagli atti di programmazione di cui al comma 1, la Giunta regionale approva il documento operativo che attua la strategia regionale per il contrasto alle crisi idropotabili.
3. Il documento di cui al comma 2, da aggiornare annualmente in coerenza con il
documento di economia e finanza regionale (DEFR), tiene conto delle previsioni del documento operativo per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica di cui all’
articolo 16 della l.r. 80/2015
e contiene:
a) l’aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di approvvigionamento idropotabile, anche in conseguenza ai mutamenti delle condizioni meteo climatiche;
b) l’aggiornamento e la rimodulazione del programma degli interventi strategici e del relativo fabbisogno finanziario complessivo con l’indicazione delle opere e delle infrastrutture strategiche da realizzare prioritariamente al fine di assicurare la tenuta del sistema del servizio idrico integrato in situazione di crisi da prolungata siccità;
c) la finalizzazione di eventuali contributi comunitari o statali al fine di assicurare il sostegno finanziario alle società di gestione del servizio idrico integrato operanti in Toscana, per la realizzazione delle opere e degli interventi infrastrutturali contenuti nel piano di ambito, assicurando priorità a quelli relativi:
1) alla realizzazione delle opere e degli interventi di cui alla lettera b);
2) al rispetto degli adempimenti comunitari in materia di qualità delle acque;
3) al soddisfacimento dei bisogni dell’utenza.”

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.