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Legge regionale 21 febbraio 2018, n. 10

Disposizioni in materia di servizio idrico. Modifiche alla l.r. 69/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 2 marzo 2018

Art. 12
Funzioni delle conferenze territoriali della Toscana. Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 69/2011
1. L’articolo 14 della l.r. 69/2011 è sostituito dal seguente:
Art. 14 Funzioni delle conferenze territoriali della Toscana
1. I sindaci di ciascuna conferenza territoriale, o i loro delegati, in riferimento al territorio di propria competenza, si riuniscono al fine di:
a) individuare i comuni che partecipano all'assemblea dell'autorità idrica nel rispetto di quanto stabilito all’articolo 13;
b) formulare proposte al consiglio direttivo conformi agli indirizzi generali dell’assemblea per:
1) la definizione della proposta tariffaria e l’aggiornamento degli atti da trasmettere all’Autorità nazionale;
2) gli aggiornamenti della convenzione e del relativo disciplinare conseguenti all’approvazione della proposta tariffaria o comunque necessari a recepire le determinazioni dell’Autorità nazionale;
3) l’approvazione del regolamento d'utenza e della carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare, nonché le relative modifiche;
4) formulare proposte per il miglioramento dell'organizzazione del servizio.
2. Il consiglio direttivo può non accogliere, o accogliere solo parzialmente, le proposte di cui al comma 1, lettera b), nel caso in cui esse non risultino conformi agli eventuali indirizzi forniti dall'assemblea o alla normativa vigente, assegnando un congruo termine alla conferenza territoriale per riformulare la proposta. Decorso inutilmente tale termine o in caso di reiterazione della proposta, il consiglio direttivo, con espressa motivazione, delibera autonomamente.
3. Qualora le conferenze territoriali non provvedano a formulare le proposte di cui al comma 1, lettera b), il consiglio direttivo assegna loro un congruo termine, decorso il quale delibera autonomamente.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.