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Legge regionale 23 gennaio 2018, n. 4

Prevenzione e contrasto delle dipendenze da gioco d’azzardo patologico. Modifiche alla l.r. 57/2013 .

Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima, del 31 gennaio 2018

Art. 4
Distanze minime. Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 57/2013
1. L’articolo 4 della l.r. 57/2013 è sostituito dal seguente:
Art. 4 Distanze minime
1. È vietata l’apertura di centri di scommesse, di spazi per il gioco con vincita in denaro, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito all’interno dei centri e degli spazi medesimi, situati ad una distanza inferiore a 500 metri, misurata in base al percorso pedonale più breve, da:
a) istituti scolastici di qualsiasi grado, ivi comprese le scuole dell’infanzia, nonché i nidi d’infanzia di cui all’
articolo 4, comma 2, della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32
(Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);
b) luoghi di culto;
c) centri socio-ricreativi e sportivi;
d) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale;
e) istituti di credito e sportelli bancomat;
f) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati.
2. Ai fini dell’operatività del comma 1, i centri socio-ricreativi e sportivi privati si considerano luoghi sensibili da cui calcolare la distanza se soddisfano tutte le seguenti condizioni:
a) risultano facilmente riconoscibili come tali, visibili dalla pubblica via o comunque adeguatamente segnalati al pubblico da insegne o altra pubblicità;
b) sono sedi operative e non solo amministrative o legali.
3. I comuni possono individuare altri luoghi sensibili soggetti alla disciplina del comma 1, tenuto
conto dell’impatto degli stessi sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.
4. Ai fini di quanto stabilito dal comma 1, per nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito si intende il collegamento dei medesimi alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
5. Si considera altresì nuova installazione, ai fini di quanto previsto al comma 1:
a) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
b) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.
6. È ammessa la sostituzione degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del r.d. 773/1931, con le modalità e nei limiti previsti dalle disposizioni statali vigenti, e, in particolare, dall’
Sito esternoarticolo 1, comma 943, della l. 208/2015
.
7. È ammessa la sostituzione degli apparecchi guasti, fatto salvo quanto stabilito al comma 6.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.