Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 81
Interventi atti a favorire la mobilità individuale e l'autonomia personale delle persone con disabilità.
Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 29 dicembre 2017
Art. 5
Istituzione del fondo per la mobilità individuale e l’autonomia personale(5)
1. La Regione istituisce un fondo (7) per la concessione di contributi a favore dei soggetti destinatari di cui all’articolo 4.
2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, disciplina, con regolamento, la concessione di contributi, in rapporto ai requisiti economici del richiedente e alle condizioni del veicolo, tenuto conto di condizioni particolarmente svantaggiate.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.