Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 81
Interventi atti a favorire la mobilità individuale e l'autonomia personale delle persone con disabilità.
Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 29 dicembre 2017
Art. 4
Destinatari
1. Gli interventi di cui di cui all’articolo 3 sono rivolti alla persone con disabilità che si trovano in situazioni di grave limitazione dell’autonomia personale o, in alternativa, ai genitori o ad un componente del nucleo familiare della persona con disabilità.
2. La situazione della gravità dell’handicap e la permanente incapacità motoria devono essere accertate dalla commissione unica di cui all’articolo 6 della legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60 (Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità).
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.