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Legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77

Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018.

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 27 dicembre 2017

Art. 9
Interventi contro la violenza di genere. Modifiche alla l.r. 59/2007
1. Per il sostegno finanziario degli interventi in materia di violenza di genere previsti dalla legge regionale 16 novembre 2007, n. 59 (Norme contro la violenza di genere) e per le attività inerenti alla legge regionale 15 novembre 2004, n. 63 (Norme contro le discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere), al fine di realizzare tutte le iniziative utili a mettere in atto, in modo omogeneo su tutto il territorio toscano, una efficace strategia di prevenzione, sensibilizzazione, contrasto alla violenza di genere e di sostegno, orientamento, protezione, aiuto alle vittime, la Giunta regionale destina fino a un massimo di:
a) euro 605.000,00 per l’anno 2018;
b) euro 605.000,00 per l’anno 2019;
c) euro 205.000,00 per l’anno 2020;
d) euro 310.000,00 per l’anno 2021;
e) euro 205.000,00 per l’anno 2022;
f) euro 225.000,00 per l’anno 2023;
g) euro 50.353,47 per l’anno 2024;
h) euro 111.043,73 per l’anno 2025;
2. Dopo l’articolo 2 della l.r. 59/2007 è inserito il seguente:
Art. 2 bis - Comitato di coordinamento ed elenco dei centri antiviolenza
1. Per supportare la Giunta nel perseguimento delle finalità di cui all’articolo 2, è istituito un Comitato regionale di coordinamento sulla violenza di genere.
2. Il Comitato è composto da:
a) il Presidente della Giunta regionale, che lo presiede, o suo delegato;
b) i componenti della Giunta regionale competenti in materia di pari opportunità, sociale, sanità, sicurezza, istruzione e lavoro;
c) la Presidente della Commissione regionale Pari opportunità;
d) la Consigliera regionale di parità;
e) il legale rappresentante, o suo delegato, di ciascuno dei centri antiviolenza della Toscana aventi i requisiti di cui all'intesa tra il Governo e la Conferenza unificata sancita il 27 novembre 2014;
f) due rappresentanti designati, anche congiuntamente, da ANCI e UPI.
3. Il Comitato è validamente costituito con l'individuazione di almeno la metà più uno dei componenti.
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di funzionamento del Comitato.
5. La deliberazione di cui al comma 4 può prevedere che il Comitato sia integrato, anche successivamente alla sua costituzione, con le rappresentanze di altri soggetti istituzionali coinvolti nelle azioni di prevenzione e contrasto alla violenza di genere.
6. Per supportare la Giunta nel perseguimento delle finalità di cui all’articolo 2 è istituito l'elenco regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio operanti sul territorio regionale.
7. Possono iscriversi all'elenco di cui al comma 6 i centri antiviolenza e le case rifugio in possesso
dei requisiti di cui all'Intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 8, comma 6, della legge 5 Sito esternogiugno 2003, n.131
(Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla
Sito esternolegge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
) tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case
rifugio, prevista dall'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 24 luglio 2014.
8. L'iscrizione all'elenco è condizione indispensabile per poter ricevere contributi pubblici regionali.
9. L'elenco è aggiornato annualmente. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le modalità e i conseguenti adempimenti per l’iscrizione e la cancellazione dall'elenco e per il suo aggiornamento.
”.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i termini e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1.
4. Agli oneri di cui al comma 1, fino a un massimo di (6)

Parole così sostituite con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 18.

euro 605.000,00 per l'anno 2018, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 04 "Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018 - 2020, annualità 2018.
4 bis. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte:
a) fino a un massimo di euro 605.000,00 per l'anno 2019, con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019;
b) fino a un massimo di euro 205.000,00 per l'anno 2020 con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020;
c) fino a un massimo di euro 310.000,00 (43)

Parola così sostituita con l.r. 6 agosto 2021, n. 31, art. 2.

per l'anno 2021 ed euro 205.000,00 per l’anno 2022, (58)

Parole così sostituite con l.r 29 dicembre 2022 n. 45, art. 9, comma 2.

con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021 – 2023. (18)

Comma prima inserito con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 20; poi sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 19; infine così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 14.

c bis) fino ad un massimo di euro 225.000,00 per l’anno 2023 con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2023. (59)

Lettera aggiunta con l.r 29 dicembre 2022 n. 45, art. 9, comma 3.

c ter) fino ad un massimo di euro 381.285,77 per il triennio 2024 – 2026, di cui euro 50.353,47 per l’anno 2024, euro 111.043,73 per l’anno 2025 ed euro 219.888,57 per l’anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024 – 2026. (70)

Lettera aggiunta con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 12.

5. L'articolo 26 decies della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016) è abrogato.

Note del Redattore:

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Parola così sostituita con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 16.

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Comma così sostituito con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 17.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 18.

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Nota soppressa.

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Note soppresse.

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Parola così sostituita con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 23.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 18.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 19.

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Nota soppressa.

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Comma prima inserito con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 20 ; poi sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 19 ; infine così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 14 .

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Note soppresse.

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Comma prima aggiunto con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 23 ; poi così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 21 .

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Comma così sostituito con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 11.

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Parola così sostituita con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 11.

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Nota soppressa.

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Parole prima sostituite con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 19 ; poi sostituite con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 18 ; infine così sostituite con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 13 .

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Lettera così sostituita con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 18 .

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Lettera prima aggiunta con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 18 ; poi così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 13 .

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Nota soppressa.

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Parola prima sostituita con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 20 ; poi così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 16 .

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Lettera così sostituita con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 20 .

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Lettera prima aggiunta con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 20 ; e poi così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 16 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 21 .

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 15 ; poi così sostituito con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55 , art. 5 .

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Note soppresse.

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Parola così sostituita con l.r. 6 agosto 2021, n. 31 , art. 2.

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Note soppresse.

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Parola così sostituita con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55 , art. 6 .

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Lettera così sostituita con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55 , art. 6 .

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Lettera prima aggiunta con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55 , art. 6 , poi abrogata con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 13 .

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Note soppresse.

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Parola così sostituita con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 13 .

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Parole prima sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 5 ; ed ora così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 13.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r 29 dicembre 2022 n. 45 , art. 9, comma 2.

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Lettera aggiunta con l.r 29 dicembre 2022 n. 45 , art. 9, comma 3.

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Parole così sostituite con l.r 29 dicembre 2022 n. 45 , art. 10, comma 1.

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Parola così sostituita con l.r 29 dicembre 2022 n. 45 , art. 10, comma 2.

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Parole prima sostituite con l.r 29 dicembre 2022 n. 45 , art. 10, comma 3; ed ora così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 13.

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Note soppresse.

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Parola prima sostituita con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 7 ; ed ora così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 13.

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Nota soppressa.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.