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Legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77

Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018.

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 27 dicembre 2017

Art. 2
Oneri connessi all’acquisizione dell’invaso di Bilancino. Interventi straordinari
1. La Giunta regionale è autorizzata a destinare, in via straordinaria e nell’arco del triennio 2018 – 2020, la complessiva somma di euro 315.000,00 per la copertura finanziaria delle spese per investimenti sulle infrastrutture e per interventi manutentivi dell’invaso di Bilancino così ripartite:
a) euro 130.000,00 per interventi sulle infrastrutture;
b) euro 185.000,00 per interventi manutentivi.
2. La Giunta regionale è autorizzata a destinare per l’anno 2018 la somma di euro 22.000,00 per la copertura finanziaria delle spese necessarie per procedere al frazionamento delle aree demaniali dell’invaso, subordinatamente alla sottoscrizione dell’accordo di cui all’articolo 4 della legge regionale 18 marzo 2014, n. 14 (Invaso di Bilancino. Trasferimento della proprietà. Disposizioni conseguenti).
3. L’erogazione della somma di cui al comma 1 è subordinata alla sottoscrizione dell’accordo di cui all’articolo 4 della l.r. 14/2014 ed è effettuata con le modalità definite nel medesimo accordo.
4. Agli oneri di spesa di cui al comma 1, fino all’importo massimo di euro 105.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 06 “Tutela e valorizzazione delle risorse idriche”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2018 – 2020.
5. Agli oneri di spesa di cui al comma 2, pari ad euro 22.000,00 per l’anno 2018, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 06 “Tutela e valorizzazione delle risorse idriche”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018.

Note del Redattore:

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Parola così sostituita con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 16.

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Comma così sostituito con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 17.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 18.

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Nota soppressa.

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Note soppresse.

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Parola così sostituita con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 23.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 18.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 19.

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Nota soppressa.

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Comma prima inserito con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 20 ; poi sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 19 ; infine così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 14 .

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Note soppresse.

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Comma prima aggiunto con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 23 ; poi così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 21 .

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 11.

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Parola così sostituita con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 11.

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Nota soppressa.

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Parole prima sostituite con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 19 ; poi sostituite con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 18 ; infine così sostituite con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 13 .

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Lettera così sostituita con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 18 .

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Lettera prima aggiunta con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 18 ; poi così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 13 .

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Nota soppressa.

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Parola prima sostituita con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 20 ; poi così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 16 .

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Lettera così sostituita con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 20 .

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Lettera prima aggiunta con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 20 ; e poi così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 16 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 21 .

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 15 ; poi così sostituito con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55 , art. 5 .

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Note soppresse.

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Parola così sostituita con l.r. 6 agosto 2021, n. 31 , art. 2.

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Note soppresse.

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Parola così sostituita con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55 , art. 6 .

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Lettera così sostituita con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55 , art. 6 .

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Lettera prima aggiunta con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55 , art. 6 , poi abrogata con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 13 .

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Note soppresse.

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Parola così sostituita con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 13 .

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Parole prima sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 5 ; ed ora così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 13.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r 29 dicembre 2022 n. 45 , art. 9, comma 2.

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Lettera aggiunta con l.r 29 dicembre 2022 n. 45 , art. 9, comma 3.

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Parole così sostituite con l.r 29 dicembre 2022 n. 45 , art. 10, comma 1.

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Parola così sostituita con l.r 29 dicembre 2022 n. 45 , art. 10, comma 2.

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Parole prima sostituite con l.r 29 dicembre 2022 n. 45 , art. 10, comma 3; ed ora così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 13.

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Note soppresse.

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Parola prima sostituita con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 7 ; ed ora così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 13.

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Nota soppressa.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.