Legge regionale 13 dicembre 2017, n. 73
Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo.
Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 18 dicembre 2017
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) denominazione di origine (DO): in modo indistinto o unitario la denominazione di origine protetta (DOP) e l’indicazione geografica protetta (IGP);
b)
superficie vitata: in conformità alla normativa unionale, la superficie delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari. La superficie vitata è registrata nello schedario viticolo come poligono;
(2)
c) autorizzazione all’impianto: autorizzazione a impiantare una superficie vitata a fronte della conversione di un diritto di impianto, dell’estirpazione di una superficie vitata equivalente in coltura pura e del rilascio di un'autorizzazione per nuovi impianti.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.