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Legge regionale 13 dicembre 2017, n. 73

Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 18 dicembre 2017

Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) denominazione di origine (DO): in modo indistinto o unitario la denominazione di origine protetta (DOP) e l’indicazione geografica protetta (IGP);
b) superficie vitata: in conformità alla normativa unionale, la superficie delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari. La superficie vitata è registrata nello schedario viticolo come poligono; (2)

Lettera così sostituita con l.r. 20 luglio 2023, n. 20, art. 15.

c) autorizzazione all’impianto: autorizzazione a impiantare una superficie vitata a fronte della conversione di un diritto di impianto, dell’estirpazione di una superficie vitata equivalente in coltura pura e del rilascio di un'autorizzazione per nuovi impianti.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019 n. 3, art. 20 .

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Lettera così sostituita con l.r. 20 luglio 2023, n. 20, art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 20, art. 16 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 20, art. 17.

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Parola così sostituita con l.r.. 20 luglio 2023, n. 20, art. 18.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.