Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71
Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese.
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 15 dicembre 2017
Art. 25
Provvedimenti per il contrasto del lavoro nero e sommerso
1. L'adozione, da parte delle autorità competenti, dei provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'
articolo 14 del d.lgs. 81/2008 determina la sospensione dell'agevolazione concessa.

2. Le imprese sospese ai sensi dell'
articolo 14 del d.lgs. 81/2008 non possono accedere alle agevolazioni per l'intera durata del provvedimento sospensivo.

3. L’adozione dei provvedimenti di sospensione di cui all’articolo 14, comma 1, del d.lgs. 81/2008, comporta la revoca totale dell’agevolazione concessa e l’esclusione dalle agevolazioni di qualsiasi natura nelle seguenti ipotesi:
a) accertamento definitivo delle violazioni di cui all’articolo 14, comma 1, del d.lgs. 81/2008, a seguito di rigetto del ricorso proposto avverso i provvedimenti di sospensione, ai sensi dell’articolo 14, comma 9, del medesimo d.lgs. 81/2008;
Note del Redattore:
Comma prima aggiunto con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 13 ; poi così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 12 .
Rubrica prima sostituita con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 18 ; poi così sostituita con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 19 .
Comma prima sostituito con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 18 ; poi così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 19 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.