Provvedimenti per il contrasto del lavoro nero e sommerso
1. L'adozione, da parte delle autorità competenti, dei provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del d.lgs. 81/2008 determina la sospensione dell'agevolazione concessa.
2. Le imprese sospese ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. 81/2008 non possono accedere alle agevolazioni per l'intera durata del provvedimento sospensivo.
3.L’adozione dei provvedimenti di sospensione di cui all’articolo 14, comma 1, del d.lgs. 81/2008 , comporta la revoca totale dell’agevolazione concessa e l’esclusione dalle agevolazioni di qualsiasi natura nelle seguenti ipotesi: