Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71
Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese.
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 15 dicembre 2017
Art. 21
Revoca delle agevolazioni (9)
1. In caso di mancata realizzazione del progetto e in caso di realizzazione in una percentuale inferiore a quella minima prevista dal bando è disposta la revoca totale dell'agevolazione concessa.(10)
2. Con il provvedimento di revoca è disposta la restituzione delle somme erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento.
3. Quando sia accertata, con provvedimento giudiziale definitivo, l'indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave, unitamente alla revoca dell'agevolazione è disposta la restituzione delle somme erogate ed è applicata la sanzione amministrativa di cui all'
articolo 9 del d.lgs. 123/1998 .

b) il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a) e comma 1 bis); (53) fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22;
c) il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b) e comma 1 bis) (54);
d) l'adozione dei provvedimenti definitivi ai sensi dell'
articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 (Attuazione dell'
articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), come previsto dall'articolo 25, comma 3;



e) la rinuncia all'agevolazione trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione e, in caso di agevolazione concessa sotto forma di garanzia, la rinuncia alla stessa trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento della delibera di concessione di finanziamento da parte del soggetto finanziatore. In tali casi la revoca comporta il pagamento, da parte del beneficiario, di un rimborso determinato forfettariamente dalla Giunta regionale in relazione ai costi istruttori sostenuti e in proporzione all'entità dell’agevolazione. (55)
e bis) la mancata applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro entro novanta giorni dalla notifica dell'avvenuto accertamento del mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 20, comma 1 ter. (56)
5. Comporta la revoca dell'agevolazione, secondo le modalità previste dal bando, il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 20, comma 2. (10)
5 bis. Il mancato rispetto del piano di rientro in caso di aiuti rimborsabili comporta la revoca dell’agevolazione per decadenza del beneficio del termine per la restituzione della stessa con le modalità previste dal bando (57). (14)
6. Il procedimento di revoca si conclude entro novanta giorni dalla data di avvio.
7. Il termine di cui al comma 6 può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche agli investimenti in infrastrutture pubbliche. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dall’articolo 20, comma 3, comporta la revoca totale dell’agevolazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22. (58)
Note del Redattore:
Comma prima aggiunto con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 13 ; poi così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 12 .
Rubrica prima sostituita con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 18 ; poi così sostituita con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 19 .
Comma prima sostituito con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 18 ; poi così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 19 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.