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Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71

Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese.

Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 15 dicembre 2017

Art. 20
Obblighi per i beneficiari
1. Le imprese beneficiarie di agevolazioni hanno l'obbligo di mantenere per cinque (49)

Parola così sostituita con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 17.

anni successivi all’erogazione del saldo:
a) l'investimento oggetto di agevolazione;
b) l'unità produttiva localizzata in Toscana.
1 bis. In caso di agevolazioni destinate esclusivamente alle PMI, il termine di cui al comma 1 può essere ridotto a tre anni con deliberazione della Giunta regionale in conformità alla normativa europea. (50)

Comma inserito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 17.

1 ter. Le imprese beneficiarie hanno l’obbligo di garantire ai propri dipendenti l’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle parti sociali più rappresentative sul piano nazionale. (50)

Comma inserito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 17.

2. In caso di agevolazioni concesse per finalità di incremento occupazionale, le imprese beneficiarie hanno l'obbligo di mantenere l'incremento occupazionale realizzato per effetto dell'agevolazione secondo gli impegni assunti con il progetto finanziato.
3. In caso di investimenti in infrastrutture pubbliche, l'obbligo di mantenimento dell'investimento, comprese la localizzazione in Toscana e la finalità oggetto di agevolazione, è di dieci anni decorrenti dall’erogazione del saldo, purché alla medesima data l’opera entri in funzione. Se alla data di erogazione del saldo l’opera non è entrata in funzione, i termini di mantenimento dell’investimento decorrono dalla data di entrata in funzione dell’opera stessa. (51)

Comma così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 17.


Note del Redattore:

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Comma prima aggiunto con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 13 ; poi così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 12 .

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Comma così sostituito con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 16 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 17 .

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Rubrica prima sostituita con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 18 ; poi così sostituita con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 19 .

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Comma prima sostituito con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 18 ; poi così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 19 .

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Lettera così sostituita con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 18 .

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Nota soppressa.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 13 .

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Comma così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 1 .

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Lettera così sostituita con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 2 .

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Comma così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 8 .

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Parola così sostituita con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 17 .

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Comma così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 17 .

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Lettera così sostituita con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 19 .

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Comma così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 19 .

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Comma così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 20 .

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Articolo così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 21 .

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Parola così sostituita con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 23 .

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Articolo così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 26 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.