Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71
Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese.
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima,
del 15 dicembre 2017
Art. 14
Attestazione dei requisiti da parte delle imprese
1. I bandi regionali possono prevedere che le imprese attestino, con le modalità di cui al comma 3, al momento della presentazione della domanda di agevolazione, i seguenti requisiti:
b) condizione di impresa economicamente e finanziariamente sana ai sensi della normativa comunitaria vigente;
d) la mancanza di associazione e collegamento prevista dall'articolo 3 dell'allegato alla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese, in caso di aggregazione di imprese.
2. I bandi regionali possono prevedere che le imprese attestino, con le modalità di cui al comma 3, al momento della presentazione dell'istanza di erogazione per stato di avanzamento o a saldo del progetto d'investimento, la regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte.
3. La verifica dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, è effettuata mediante un'attestazione e una relazione tecnica rilasciate,
in forma asseverata (6)
Parole così sostituite con
l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 16
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e con esplicita dichiarazione di responsabilità, da parte di un professionista iscritto nel registro dei revisori legali di cui all'
articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).
4. In caso di attestazioni ai sensi del comma 2:
a) l'erogazione dell'agevolazione relativa allo stato di avanzamento del progetto d'investimento è effettuata in favore dell'impresa beneficiaria entro i quarantacinque giorni successivi alla presentazione della relazione tecnica e dell'attestazione rilasciata
in forma asseverata (6)
Parole così sostituite con
l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 16
.
con le modalità di cui al comma 3;
5. In caso di collaborazione effettiva di organismi di ricerca pubblici e privati ai progetti di investimento di imprese, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente alla rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte di cui al comma 2.
6. Sulle relazioni e le attestazioni di cui ai commi 1 e 2, rilasciate con le modalità di cui al comma 3, sono effettuate verifiche a campione.
7. Le spese sostenute dall'impresa per l'attività di certificazione contabile di cui al comma 3 sono ammissibili entro il limite massimo fissato con atto della Giunta regionale,
anche in considerazione della complessità del contributo e del valore della rendicontazione.
(5)
Parole aggiunte con
l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 16
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