Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71
Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese.
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima,
del 15 dicembre 2017
Art. 13
1. La banca dati delle agevolazioni di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), suddivisa per ambiti di intervento, modalità e tipologia di impresa, contiene sia le informazioni da fornire all'utenza sia i dati che descrivono in modo strutturato il relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.
2. Nella banca dati confluiscono:
a) tutte le informazioni relative a imprese che hanno ricevuto contributi di qualsiasi natura a valere sul bilancio regionale; le informazioni concernenti eventuali procedure di dissesto economico-finanziario quali scioglimento e liquidazione o procedure concorsuali; una sezione della banca dati è dedicata alle imprese sovvenzionate in regime de minimis;
b) i dati in possesso dei soggetti gestori e i dati relativi agli enti pubblici regionali che erogano incentivi di qualsiasi natura alle imprese.
3. La Regione è titolare della banca dati e ha diritto di accesso illimitato ai relativi sistemi informativi.
4. La banca dati è implementata con le informazioni necessarie a garantire l'adempimento degli obblighi relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’
articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea).
5. Le attività necessarie alla realizzazione e alla gestione della banca dati sono svolte da Sviluppo Toscana S.p.A. nell'ambito del proprio piano di attività.
5 bis.
La Regione, nel promuovere azioni finalizzate alla semplificazione ed alla maggiore accessibilità e trasparenza dell’azione amministrativa, elabora un sistema informatico in grado di verificare lo stato di avanzamento del procedimento amministrativo di richiesta di contributo da parte delle imprese.
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Comma aggiunto con
l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 14
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