CAPO IV
Fondi per il sostegno alle imprese e alle infrastrutture
Art. 18
Fondo unico per le imprese
1. Il fondo unico per il sostegno alle imprese, istituito con la
legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese), è finalizzato alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), k),
k bis), k ter), k quater) (46)
Parole aggiunte con
l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 14
.
;
2. Nel fondo confluiscono le risorse europee, nazionali e regionali, nonché le risorse derivanti da rientri relativi ai fondi rotativi e da smobilizzi di garanzie e relative alla rinuncia, revoca e restituzione di somme erogate e dai rimborsi per le spese istruttorie, nel rispetto dei vincoli di legge.
3. La Giunta regionale assicura la massima flessibilità nell'utilizzo delle risorse confluite nel fondo, nel rispetto dei vincoli posti dall'ordinamento contabile.
Art. 18 bis
1.
È istituito il fondo per la programmazione negoziata, destinato al sostegno delle imprese, anche mediante strumenti finanziari, per la realizzazione dei progetti di investimento di carattere strategico mediante la procedura negoziale di cui all’articolo 10, comma 5.
2.
Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con risorse del fondo unico per le imprese di cui all’articolo 18.
3.
La Giunta regionale disciplina il funzionamento del fondo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma.
Art. 18 ter
1.
Per favorire l'accesso al credito da parte delle micro, piccole e medie imprese (MPMI), è istituito il fondo “nuova finanza toscana”, finalizzato all’attivazione di strumenti finanziari nella forma di garanzia, prestito, equity, quasi equity ed eventuali sovvenzioni in abbinamento.
2.
Il fondo nuova finanza toscana prevede:
b)
fondi regionali di garanzia attivati con modalità complementari e integrative rispetto all’operatività del fondo di garanzia PMI di cui alla lettera a), articolati anche per sezioni specializzate e operanti, sia in garanzia diretta, sia in riassicurazione, anche con riferimento a imprese che, pur avendo un rating positivo, non possiedono i requisiti di accesso al fondo di cui alla lettera a);
c)
risorse finalizzate all'abbattimento delle commissioni di garanzia o dei tassi d’interesse;
d)
fondi per finanziamenti agevolati di medio e lungo termine, ivi compreso il microcredito;
e)
risorse destinate ad altri strumenti finanziari: equity, quasi equity;
f)
risorse per la partecipazione a strumenti finanziari in partenariato con istituzioni finanziarie pubbliche, nazionali e internazionali, con operatori specializzati, con fondazioni bancarie, con istituzioni finanziarie private.
3.
Il fondo è alimentato con risorse del fondo unico per le imprese di cui all’articolo 18.
Art. 19
Fondo unico per le infrastrutture
1. È istituito il fondo unico per il sostegno alla realizzazione delle infrastrutture di servizio alle imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j).
2. Nel fondo confluiscono le risorse comunitarie, nazionali e regionali derivanti da atti di programmazione, nonché le risorse derivanti da rientri, da rinuncia, revoca e restituzione di somme erogate, nel rispetto dei vincoli di legge.
3. La Giunta regionale assicura la massima flessibilità nell'utilizzo delle risorse confluite nel fondo, nel rispetto dei vincoli posti dall'ordinamento contabile.