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Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71

Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese.

Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 15 dicembre 2017

CAPO III
Misure di semplificazione
Art. 12
Misure di semplificazione e trasparenza
1. La Regione promuove azioni finalizzate alla riduzione degli oneri a carico delle imprese e della pubblica amministrazione, all'informatizzazione dei procedimenti per l'accesso alle agevolazioni, nonché alla verifica periodica degli effetti della normativa regionale sulle imprese.
2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite anche mediante:
a) una banca dati di tutte le agevolazioni alle imprese;
b) un sistema informativo che consente sia di rendere accessibili le informazioni all'utenza sia lo svolgimento telematico del procedimento amministrativo;
c) una modulistica standardizzata, finalizzata a eliminare obblighi informativi che determinano un incremento dei costi o un allungamento dei tempi;
d) l’adozione e l’implementazione del test micro, piccole e medie imprese (test MPMI), di cui all’articolo 4 bis della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione).
2 bis. Al fine di semplificare l’accesso alle agevolazioni, si applicano le modalità di rendicontazione previste dall'articolo 53 del regolamento (UE) 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti. Tali modalità si applicano a ogni tipologia di intervento, salvo diverse disposizioni derivanti da norme statali o europee. (1)

Comma prima aggiunto con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 13; poi così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 12.

2 ter. Fino all'adozione delle disposizioni attuative dell’articolo 53 del reg. (UE) 1060/2021 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. (44)

Comma aggiunto con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 12.

Art. 13
Banca dati delle agevolazioni e sistema informativo (2)

Parole aggiunte con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 14.

1. La banca dati delle agevolazioni di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), suddivisa per ambiti di intervento, modalità e tipologia di impresa, contiene sia le informazioni da fornire all'utenza sia i dati che descrivono in modo strutturato il relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.
2. Nella banca dati confluiscono:
a) tutte le informazioni relative a imprese che hanno ricevuto contributi di qualsiasi natura a valere sul bilancio regionale; le informazioni concernenti eventuali procedure di dissesto economico-finanziario quali scioglimento e liquidazione o procedure concorsuali; una sezione della banca dati è dedicata alle imprese sovvenzionate in regime de minimis;
b) i dati in possesso dei soggetti gestori e i dati relativi agli enti pubblici regionali che erogano incentivi di qualsiasi natura alle imprese.
3. La Regione è titolare della banca dati e ha diritto di accesso illimitato ai relativi sistemi informativi.
4. La banca dati è implementata con le informazioni necessarie a garantire l'adempimento degli obblighi relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’Sito esternoarticolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea).
5. Le attività necessarie alla realizzazione e alla gestione della banca dati sono svolte da Sviluppo Toscana S.p.A. nell'ambito del proprio piano di attività.
5 bis. La Regione, nel promuovere azioni finalizzate alla semplificazione ed alla maggiore accessibilità e trasparenza dell’azione amministrativa, elabora un sistema informatico in grado di verificare lo stato di avanzamento del procedimento amministrativo di richiesta di contributo da parte delle imprese. (3)

Comma aggiunto con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 14.

Art. 14
Attestazione dei requisiti da parte delle imprese
1. I bandi regionali possono prevedere che le imprese attestino, con le modalità di cui al comma 3, al momento della presentazione della domanda di agevolazione, i seguenti requisiti:
a) dimensione d'impresa;
b) condizione di impresa economicamente e finanziariamente sana ai sensi della normativa comunitaria vigente;
c) affidabilità economico-finanziaria, desumibile dalla contabilità dell’impresa;(5)

Parole aggiunte con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 16.

d) la mancanza di associazione e collegamento prevista dall'articolo 3 dell'allegato alla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese, in caso di aggregazione di imprese.
2. I bandi regionali possono prevedere che le imprese attestino, con le modalità di cui al comma 3, al momento della presentazione dell'istanza di erogazione per stato di avanzamento o a saldo del progetto d'investimento, la regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte.
3. La verifica dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, è effettuata mediante un'attestazione e una relazione tecnica rilasciate, in forma asseverata (6)

Parole così sostituite con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 16.

e con esplicita dichiarazione di responsabilità, da parte di un professionista iscritto nel registro dei revisori legali di cui all'Sito esternoarticolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).
4. In caso di attestazioni ai sensi del comma 2:
a) l'erogazione dell'agevolazione relativa allo stato di avanzamento del progetto d'investimento è effettuata in favore dell'impresa beneficiaria entro i quarantacinque giorni successivi alla presentazione della relazione tecnica e dell'attestazione rilasciata in forma asseverata (6)

Parole così sostituite con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 16.

con le modalità di cui al comma 3;
b) il saldo è erogato all'impresa beneficiaria entro i sessanta giorni successivi alla presentazione della relazione tecnica e dell'attestazione rilasciata in forma asseverata (6)

Parole così sostituite con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 16.

con le modalità di cui al comma 3.
5. In caso di collaborazione effettiva di organismi di ricerca pubblici e privati ai progetti di investimento di imprese, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente alla rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte di cui al comma 2.
6. Sulle relazioni e le attestazioni di cui ai commi 1 e 2, rilasciate con le modalità di cui al comma 3, sono effettuate verifiche a campione.
7. Le spese sostenute dall'impresa per l'attività di certificazione contabile di cui al comma 3 sono ammissibili entro il limite massimo fissato con atto della Giunta regionale, anche in considerazione della complessità del contributo e del valore della rendicontazione.(5)

Parole aggiunte con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 16.

Art. 14 bis
Semplificazione delle rendicontazioni delle imprese (21)

Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2020,n. 75, art. 3.

1. Al fine di accelerare i procedimenti di erogazione in favore di soggetti beneficiari, pubblici e privati, per agevolazioni a valere sui fondi europei, statali e regionali, è consentito ricorrere a procedura semplificata attraverso la presentazione di istanza sottoscritta dal rappresentante legale dell’impresa, o procuratore o delegato, unitamente ad apposita dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. “Testo A”) sulla ammissibilità della spesa sostenuta.
2. Previa rendicontazione della spesa, è consentita la liquidazione del contributo a titolo di avanzamento lavori fino al raggiungimento del settanta per cento di quanto richiesto, rinviando ad una fase successiva gli ulteriori controlli documentali previsti, che saranno effettuati nel rispetto delle scadenze fissate dalle norme vigenti e comunque entro l’erogazione del saldo.
3. Sono fatte salve le verifiche previste per legge in materia di regolarità contributiva e di antimafia.
Art. 15
Avvalimento dei requisiti
1. Nell'ambito degli interventi a sostegno delle imprese, al fine di favorire la realizzazione di progetti e attività di ricerca e sviluppo, qualora vi siano aggregazioni di imprese e nel caso di insufficiente possesso dei requisiti economico-finanziari da parte delle imprese proponenti, si applicano le disposizioni di cui all'Sito esternoarticolo 7, comma 4 quater, del decreto legislativo 27 luglio 1999 , n. 297 (Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori).
Art. 16
Termini di conclusione dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni
1. I procedimenti per la concessione di agevolazioni a favore delle imprese si concludono con il provvedimento di concessione o di diniego notificato al beneficiario o (45)

Parole inserite con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 13.

con la pubblicazione delle graduatorie entro novanta giorni dalla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande prevista dal relativo bando. Tale termine può essere motivatamente modificato fino ad un massimo di centoventi giorni nel caso in cui la complessità degli interventi o l'entità delle risorse messe a disposizione lo richiedano.
2. I termini di conclusione dei procedimenti di cui al comma 1 possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
Art. 17
1. Fatti salvi i casi disciplinati all’articolo 14, comma 4, lettere a) e b), il saldo del progetto d’investimento è erogato all’impresa beneficiaria entro i centottanta giorni successivi alla presentazione della rendicontazione finale di spesa. Tale termine può essere motivatamente modificato fino ad un massimo di duecentoquaranta giorni in presenza di rendicontazioni di particolare complessità.
2. I termini di cui al comma 1 possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di integrazioni necessarie all’attività di verifica dell’amministrazione.
2 bis. I termini di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche in presenza di erogazioni a titolo di stato di avanzamento lavori (SAL). (8)

Comma aggiunto con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 17.


Note del Redattore:

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Comma prima aggiunto con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 13 ; poi così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 12 .

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Comma così sostituito con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 16 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 17 .

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Rubrica prima sostituita con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 18 ; poi così sostituita con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 19 .

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Comma prima sostituito con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 18 ; poi così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 19 .

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Lettera così sostituita con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 18 .

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Nota soppressa.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 13 .

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Comma così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 1 .

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Lettera così sostituita con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 2 .

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Comma così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 8 .

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Parola così sostituita con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 17 .

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Comma così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 17 .

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Lettera così sostituita con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 19 .

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Comma così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 19 .

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Comma così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 20 .

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Articolo così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 21 .

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Parola così sostituita con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 23 .

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Articolo così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 26 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.