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Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71

Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese.

Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 15 dicembre 2017

Capo II ter
Modalità di attuazione degli interventi(35)

Capo inserito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 7.

Art. 5
Tipologie degli interventi
1. Gli interventi di sostegno alle imprese sono attuati secondo le seguenti tipologie:
a) contributo in conto capitale;
b) contributo in conto interessi;
c) contributo in conto canoni su operazioni di locazione finanziaria;
d) concessione di garanzie e controgaranzie anche attraverso il fondo centrale di garanzia e il sostegno agli intermediari finanziari e ai confidi che svolgono attività di garanzia sul territorio regionale (36)

Parole così sostituite con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 8.

;
f) bonus e riduzione fiscale;
g) partecipazione al capitale di rischio delle imprese e altri strumenti finanziari, di finanza innovativa e alternativa (38)

Parole aggiunte con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 8.

;
i) altre forme di sostegno previste dalla normativa in materia di aiuti di stato.
Art. 6
Criteri generali per l'attuazione degli interventi di sostegno alle imprese
1. Gli interventi a sostegno delle imprese sono disposti in conformità alla normativa dell'Unione europea e, in particolare, agli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
2. Le intensità di aiuto, espresse in termini di equivalente sovvenzione lorda o netta, non possono eccedere quelle previste o approvate dalla Commissione dell'Unione europea per le varie tipologie di investimento, di soggetto beneficiario e dell'area interessata dall'intervento.
3. Gli interventi soggetti a notifica non possono essere attuati prima della loro autorizzazione da parte della Commissione europea.
4. Il responsabile dell'intervento prevede nel bando la possibilità di interruzione della raccolta delle domande di accesso all'agevolazione in relazione alle risorse disponibili. Con avviso, pubblicato nel sito ufficiale della Regione, il responsabile dell'intervento dà tempestivamente notizia dell'interruzione della raccolta delle domande.
5. Gli interventi sono attuati secondo principi di gradualità e proporzionalità correlati alla dimensione delle imprese beneficiarie.
6. La razionalizzazione degli interventi è assicurata mediante l'accorpamento di strumenti preordinati al perseguimento delle medesime finalità, evitando sovrapposizioni di interventi regionali con interventi comunitari e nazionali.
7. Ai fini della presente legge si considerano micro, piccole, medie e grandi imprese quelle corrispondenti agli specifici parametri previsti dalle disposizioni dell'Unione europea.
Art. 7
Condizioni per l'accesso alle agevolazioni
1. Per accedere agli interventi regionali, le imprese devono dimostrare:
a) il rispetto dei requisiti di carattere generale previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento per lo svolgimento dell'attività economica;
b) l'affidabilità economico-finanziaria in rapporto alla dimensione finanziaria del progetto presentato.
Art. 8
Prestazione di garanzia su anticipazioni
1. Se l'intervento comporta l'erogazione di anticipazioni, il soggetto beneficiario è tenuto a prestare apposita fideiussione d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.(4)

Comma così sostituito con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 15.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di microcredito in caso di richiesta di anticipazioni (39)

Parole soppresse con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 9.

.
2 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresì ai beneficiari pubblici di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), limitatamente ad anticipazioni fino al 20 per cento del contributo concesso, previa verifica dell’avvenuto affidamento dei lavori da parte del beneficiario pubblico. (40)

Comma aggiunto con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 9.

Art. 9
Procedimenti di attuazione degli interventi di sostegno
1. Per l'attuazione degli interventi di sostegno alle imprese si applica la procedura automatica, valutativa o negoziale, secondo quanto previsto dagli articoli 4, 5 e 6 Sito esternodel d.lgs. 123/1998 .
2. I procedimenti attuativi assicurano la semplificazione e lo snellimento amministrativi, il minore impatto sui costi delle imprese e il contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche interessate.
3. I procedimenti attuativi sono applicabili anche al sostegno finanziario a interventi di carattere infrastrutturale, materiale ed immateriale, per quanto compatibili.
4. In caso di investimenti di carattere infrastrutturale, materiale e immateriale, gli interventi sono determinati tenendo conto della capacità potenziale dell'operazione di generare entrate in uno specifico periodo di riferimento, determinato secondo la natura del progetto e tenendo conto sia del periodo di realizzazione dell'operazione che del periodo successivo al suo completamento secondo il tempo di ammortamento previsto.
5. La Giunta regionale disciplina l'applicazione del comma 4 secondo principi di gradualità e proporzionalità in rapporto alla dimensione del progetto d'investimento.
Art. 10
Interventi a carattere strategico
1. Ai fini della presente legge, per interventi a carattere strategico si intendono progetti di significativa dimensione del volume degli investimenti, con rilevante impatto tecnologico o occupazionale, finalizzati ad accrescere:
a) il potenziale competitivo del territorio regionale;
b) il numero delle imprese;
c) la dimensione delle imprese localizzate;
d) la presenze di imprese estere.
2. Si intendono interventi a carattere strategico altresì progetti di investimento inseriti in processi di reindustrializzazione, anche di carattere territoriale, del tessuto produttivo manifatturiero regionale finalizzati a salvaguardare i livelli occupazionali, incrementare la presenza di attività economiche, favorire percorsi di ristrutturazione e riconversione, per incrementare l’occupazione con particolare attenzione alle aree di crisi individuate dalla Giunta regionale o dalla disciplina nazionale o dell’Unione europea e alle aree sulle quali insistono accordi di programma per l’innovazione territoriale, così come definiti dal PRS.
3. La Regione promuove interventi a carattere strategico, anche nel quadro di programmi nazionali e dell’Unione europea, attraverso il sostegno a:
a) progetti di investimento di imprese italiane o imprese a partecipazione o controllo estero non ancora attive in Toscana, per la realizzazione di nuove unità locali e con creazione di occupazione aggiuntiva, diretta o indiretta, nel territorio regionale;
b) progetti di investimento di imprese attive in Toscana che realizzino incrementi delle unità locali generando occupazione aggiuntiva, diretta o indiretta, nel territorio regionale;
c) progetti di rilocalizzazione (reshoring) produttiva;
d) infrastrutture di trasferimento tecnologico;
e) investimenti finalizzati al recupero o alla diversificazione, anche parziale, della produzione e al mantenimento dell’occupazione, in caso di crisi, chiusura o delocalizzazione aziendale, con eventuale coinvolgimento dei lavoratori nella gestione di impresa anche ai sensi della successiva lettera f);
f) investimenti da parte di società o società cooperative con sede operativa in Toscana, i cui rappresentanti legali e almeno il 50 per cento dei soci lavoratori detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale e sono dipendenti di imprese dichiarate in crisi al momento della costituzione della società. (41)

Parole soppresse con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 10.

3 bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche a progetti del settore del turismo. (42)

Comma inserito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 10.

4. Gli interventi a carattere strategico devono possedere i seguenti livelli dimensionali, in termini di costo totale ammissibile:
a) superiore a cinque milioni di euro, per i progetti di cui al comma 3, lettere a), b) e c);
b) superiore a un milione di euro, per progetti di cui al comma 3, lettera d);
c) superiore a duecentomila euro, per progetti di cui al comma 3, lettere e) e f).
5. La Regione, per la realizzazione degli interventi a carattere strategico, promuove accordi con imprese interessate individuate mediante procedura negoziale.
Art. 11
Contenuto dei provvedimenti di attuazione
1. I provvedimenti emanati per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge ne individuano l'oggetto e gli obiettivi e determinano:
a) la conformità del regime di aiuto agli orientamenti comunitari;
b) la tipologia del procedimento;
c) i soggetti beneficiari;
d) i criteri di selezione;
e) gli ambiti di applicazione;
f) le spese ammissibili e il periodo di eligibilità;
g) l’intensità degli aiuti;
h) le modalità di erogazione;
i) gli obblighi dei beneficiari;
j) le modalità di controllo;
k) le ipotesi di revoca;
l) le modalità di monitoraggio e valutazione;
m) il carattere strategico del progetto;
n) gli eventuali altri elementi utili per la completa definizione dell'intervento, anche con riguardo alle specificità dello stesso.

Note del Redattore:

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Comma prima aggiunto con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 13 ; poi così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 12 .

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Comma così sostituito con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 16 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 17 .

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Rubrica prima sostituita con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 18 ; poi così sostituita con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 19 .

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Comma prima sostituito con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 18 ; poi così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 19 .

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Lettera così sostituita con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 18 .

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Nota soppressa.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 13 .

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Comma così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 1 .

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Lettera così sostituita con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 2 .

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Comma così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 8 .

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Parola così sostituita con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 17 .

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Comma così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 17 .

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Lettera così sostituita con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 19 .

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Comma così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 19 .

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Comma così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 20 .

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Articolo così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 21 .

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Parola così sostituita con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 23 .

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Articolo così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 26 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.