Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71
Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese.
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 15 dicembre 2017
Art. 18 bis
Fondo per la programmazione negoziata (47)
1. È istituito il fondo per la programmazione negoziata, destinato al sostegno delle imprese, anche mediante strumenti finanziari, per la realizzazione dei progetti di investimento di carattere strategico mediante la procedura negoziale di cui all’articolo 10, comma 5.
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con risorse del fondo unico per le imprese di cui all’articolo 18.
3. La Giunta regionale disciplina il funzionamento del fondo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma.
Note del Redattore:
Comma prima aggiunto con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 13 ; poi così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 12 .
Rubrica prima sostituita con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 18 ; poi così sostituita con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 19 .
Comma prima sostituito con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 18 ; poi così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 19 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.