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Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 70

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2017.

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 13 dicembre 2017

CAPO IX
Sviluppo rurale
SEZIONE I
Produzioni ottenute mediante metodi biologici. Abrogazione di leggi regionali
Art. 65
Abrogazione delle leggi regionali 54/1995 e 49/1997
1. Sono o restano abrogate le seguenti leggi regionali:
a) legge regionale 12 aprile 1995, n. 54 (Norme per le produzioni animali ottenute mediante metodi biologici);
b) legge regionale16 luglio 1997, n. 49 (Disposizioni in materia di controlli per le produzioni agricole ottenute mediante metodi biologici).
SEZIONE II
Disposizioni in materia di caccia e governo del territorio. Modifiche alle leggi regionali 3/1994 , 65/2014 , 37/2017
Art. 66
Centrale unica di committenza. Modifiche all’articolo 11 sexies della l.r. 3/1994
1. Il comma 3 dell’articolo 11 sexies della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), è sostituito dal seguente:
3. L’ufficio con funzioni di centrale unica di committenza di cui al comma 2, provvede all’acquisizione della qualificazione di cui all’
Sito esternoarticolo 38 del d.lgs. 50/2016
e, nelle more
dell’entrata in vigore del sistema di qualificazione, all’iscrizione nell’anagrafe unica delle stazioni appaltanti, secondo quanto previsto dall’articolo 216, comma 10, dello stesso
Sito esternod.lgs. 50/2016
. Fino all’acquisizione della qualificazione o all’iscrizione nell’anagrafe unica delle stazioni appaltanti ciascun ATC provvede all’affidamento dei servizi e delle forniture nel rispetto del
Sito esternod.lgs. 50/2016
.
”.
Art. 67
Manufatti e altri interventi edilizi per esigenze venatorie. Sostituzione dell’articolo 34 bis della l.r. 3/1994
1. L’articolo 34 bis della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
Art. 34 bis Manufatti e altri interventi edilizi per esigenze venatorie
1. Per il ritrovo e l’organizzazione delle attività delle squadre di caccia al cinghiale nel territorio rurale possono essere realizzati:
a) manufatti secondo quanto previsto dall’
articolo 78 della l.r. 65/2014
;
b) interventi edilizi sul patrimonio esistente secondo quanto previsto dall’
articolo 79 della l.r. 65/2014
.
2.I manufatti di cui al comma 1 non costituiscono appostamenti fissi ai sensi dell’articolo 34.
”.
Art. 68
Manufatti per l'attività agricola amatoriale, per il ricovero di animali domestici e per esigenze venatorie. Modifiche all'articolo 78 della l.r. 65/2014
1. Nel comma 1 dell’articolo 78 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), le parole: “
per l’esercizio dell’attività venatoria
” sono soppresse.
2. Nel comma 2 bis dell’articolo 78 della l.r. 65/2014 le parole: “
per l’esercizio dell’attività venatoria di cui al comma 1
” sono sostituite dalle seguenti: “
di cui all’
articolo 34 bis della l.r. 3/1994 ” e la parola: “
rifiuti
” è sostituita dalla seguente: “
reflui
”.
3. Nel comma 3 dell’articolo 78 della l.r. 65/2014 le parole: “
per l’esercizio dell’attività venatoria di cui al comma 1
” sono sostituite dalle seguenti: “
di cui all’
articolo 34 bis della l.r. 3/1994 ”.
Art. 69
Regolamento di attuazione contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale. Modifiche all’articolo 84 della l.r. 65/2014
n) le condizioni per la realizzazione dei manufatti di cui all’articolo 78.
”.
Art. 70
Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire o, in alternativa, a SCIA. Modifiche all’articolo 134 della l.r. 65/2014
b bis) l’installazione dei manufatti di cui all’articolo 78;
”.
Art. 71
Opere ed interventi soggetti a SCIA. Modifiche all’articolo 135 della l.r. 65/2014
g) l’installazione dei manufatti di cui all’articolo 78;
”.
Art. 72
Disposizioni in materia faunistico venatoria. Modifiche al preambolo della l.r. 37/2017
1. Al punto 5 del preambolo della legge regionale 28 luglio 2017, n. 37 (Disposizioni in materia faunistico-venatoria e di manufatti per esigenze venatorie. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 84/2016 e 65/2014), le parole: “
e provvede al recupero dello stesso
” sono soppresse.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.