Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 70
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2017.
Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 13 dicembre 2017
CAPO VIII
Sanzioni amministrative
Art. 63
Abrogazione della l.r. 40/1995
1. La legge regionale 6 aprile 1995, n. 40 (Competenze dei dirigenti regionali in materia di tributi propri della Regione e di sanzionamento amministrativo in applicazione della L.R. 7 novembre 1994, n. 81 ), è abrogata.
Art. 64
Sanzioni amministrative. Funzioni esercitate dalla Regione. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 81/2000
1. Nella rubrica dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) le parole: “
riservate alla
” sono sostituite dalle seguenti: “esercitate dalla
”.2. Nell’alinea del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 81/2000 le parole: “
riservate alla Giunta regionale
” sono sostituite dalle seguenti: “esercitate dalla Regione
”.3. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 81/2000 è aggiunta la seguente:
“
b bis) infrazioni amministrative nelle materie trasferite alla Regione ai sensi dell’
articolo 2 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della
legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014).
”.4. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 81/2000 è inserito il seguente:
“
1 bis. All’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza della Regione provvedono i
dirigenti regionali cui è attribuita la relativa competenza. I dirigenti curano anche la fase di opposizione in sede giudiziaria, per la quale si avvalgono della facoltà di cui all’
articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’
articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ), anche tramite funzionari appositamente delegati. Resta ferma la facoltà dei dirigenti regionali di avvalersi dell’Avvocatura regionale, ai sensi della
legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale).
”.5. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 81/2000 le parole: “
, anche sulla base di informazioni e dati relativi all’applicazione delle sanzioni amministrative, assunte presso gli enti competenti
” sono soppresse.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.