Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 70
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2017.
Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 13 dicembre 2017
CAPO II
Ambiente
SEZIONE I
Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549 )
Art. 19
Utilizzazione dei fondi. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 60/1996
1. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549 ), è sostituito dal seguente:
“
1. Il Fondo per la minore produzione di rifiuti è costituito dall’ammontare versato a titolo di tributo, esclusa la parte derivante dall’applicazione del tributo ai fanghi di risulta
.”.2. Il comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 60/1996 è sostituito dal seguente:
“
2. Il Fondo per investimenti di tipo ambientale è costituito dall’ammontare del tributo riferito ai fanghi di risulta
.”.Art. 20
Ammontare dell'imposta e determinazione del tributo dovuto. Modifiche all’articolo 23 bis della l.r. 60/1996
1. Il comma 3 dell'articolo 23 bis della l.r. 60/1996 è sostituito dal seguente:
“
3. I rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l’operazione “D10 Incenerimento a terra” ai sensi dell’allegato B alla
parte quarta del d.lgs. 152/2006 , gli scarti ed i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio e i fanghi anche palabili sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento di quella determinata, ai sensi del comma 2, in relazione alla diversa tipologia del rifiuto conferito.
”.2. Al comma 4 dell'articolo 23 bis della l.r. 60/1996 le parole: “
lettera c)
” sono sostituite dalle seguenti: “lettera d)
”.SEZIONE II
Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)
Art. 21
Finalità ed oggetto della legge. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 25/1998
1. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), le parole: “della legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali)” sono sostituite dalle seguenti: “della legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali)”.
SEZIONE III
Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 24 (Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore e per il funzionamento del Comitato di Presidenza)
Art. 22
Tenuta di San Rossore. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 24/2000
1. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 24 (Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore e per il funzionamento del Comitato di Presidenza), è sostituito dal seguente:
“
4. Il bilancio preventivo economico predisposto dall'ente parco ai sensi dell'
articolo 35 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla
l.r. 24/1994 , alla
l.r. 65/1997 , alla
l.r. 24/2000 ed alla
l.r. 10/2010 ), riporta in specifiche sezioni dei documenti allegati le previsioni dei ricavi e dei costi di esercizio connessi alla gestione della Tenuta e la previsione degli investimenti sui beni della Tenuta stessa, indicando le corrispondenti fonti di finanziamento e evidenziandone le
coerenze con il PUR. Il bilancio di esercizio redatto ai sensi dell'
articolo 35 della l.r. 30/2015 riporta, in specifiche sezioni, i ricavi ed i costi effettivi connessi alla gestione della Tenuta e illustra l'andamento economico, patrimoniale e finanziario della stessa gestione, compreso lo stato di realizzazione degli investimenti, in coerenza con i PUR pregressi.
”.SEZIONE IV
Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione)
Art. 23
Programma comunale degli impianti. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 49/2011
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione), le parole: “
regolamento urbanistico
” sono sostituite dalle seguenti: “piano operativo
”.Art. 24
Disposizioni transitorie. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 49/2011
1. Alla lettera a) del comma 8 dell'articolo 17 della l.r. 49/2011 le parole: “
lettere a) e b)
” sono sostituite dalle seguenti: “lettere a), b) e c)
”.SEZIONE V
Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 )
Art. 25
Consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 30/2015
1. Alla fine della lettera g) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 ), sono aggiunte le parole: “
, nonché modifiche alla perimetrazione delle stesse
”.Art. 26
Comunità del parco. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 30/2015
1. Al comma 4 dell'articolo 22 della l.r. 30/2015 le parole: “
comma 4
” sono sostituite dalle seguenti: “comma 3
”.Art. 27
Contabilità e bilancio dell’ente parco. Modifiche all'articolo 35 della l.r. 30/2015
1. Alla fine del comma 7 dell'articolo 35 della l.r. 30/2015 ” sono aggiunte le seguenti: “
ed è trasmesso immediatamente alla comunità del parco per l’espressione del parere e alla Giunta regionale
”.Art. 28
Programma annuale delle attività. Modifiche all'articolo 36 della l.r. 30/2015
1. Al comma 2 bis dell'articolo 36 della l.r. 30/2015 le parole: “
nella relazione di accompagnamento sulla gestione di cui all'articolo 35, comma 3
” sono sostituite dalle seguenti: “nel bilancio di esercizio
”.Art. 29
Funzioni di indirizzo e coordinamento sull'attività degli enti parco regionali. Vigilanza sulla gestione del parco e commissariamento. Modifiche all’articolo 44 della l.r. 30/2015
1. Al comma 2 dell'articolo 44 della l.r. 30/2015 le parole: “
30 ottobre
” sono sostituite dalle seguenti: “31 ottobre
”.Art. 30
Organizzazione del servizio volontario di vigilanza ambientale. Modifiche all'articolo 103 della l.r. 30/2015
1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 103 della l.r. 30/2015 le parole: “
102, comma 1
” sono sostituite dalle seguenti: “101, comma 2
”.Art. 31
Disposizioni transitorie. Modifiche all’articolo 121 della l.r. 30/2015
1. Al comma 2 dell'articolo 121 della l.r. 30/2015 le parole: “
lettere c) ed e)
” sono sostituite dalle seguenti: “lettere c) e d)
”.Art. 32
Modalità di inoltro dell’istanza di nulla osta e dello studio di incidenza relativi a progetti ed interventi connessi ad attività produttive, edilizie ed agricolo-forestali. Modifiche all'articolo 123 bis della l.r. 30/2015
1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 123 bis della l.r. 30/2015 dopo le parole: “
unioni di comuni
” sono inserite le seguenti: “e della città metropolitana
”.SEZIONE VI
Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 2017, n. 56 (Disposizioni transitorie per il piano del Parco delle Alpi Apuane)
Art. 33
Modifiche al preambolo della l.r. 56/2017
1. Alla fine del punto 5 del preambolo della legge regionale 6 ottobre 2017, n. 56 (Disposizioni transitorie per il piano del Parco delle Alpi Apuane), sono inserite le parole: ",
e medesima condizione, inoltre, si riscontra per il Comune di Camporgiano
".2. Dopo il punto 5 del preambolo della l.r. 56/2017 è inserito il seguente:
"
5 bis. Al fine di evitare che nel territorio del Comune di Coreglia Antelminelli si crei una piccola exclave classificata ad area contigua del parco, completamente scollegata dalle altre aree oggetto del piano stralcio ed in contrasto quindi con la definizione stessa di "area contigua", è necessario ripristinare l'originale perimetro dell'area contigua del parco come risultante dall'allegato della
l.r. 65/1997 ;"3. Alla fine del punto 6 del preambolo della l.r. 56/2017 sono inserite le parole: “,
Camporgiano e Coreglia Antelminelli
”.Art. 34
Disposizioni transitorie al piano stralcio del Parco regionale delle Alpi Apuane. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 56/2017
1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 56/2017 è sostituita dalla seguente:
"
b) per il Comune di Coreglia Antelminelli è ripristinato l'originale perimetro dell'area contigua del parco come risultante dall'allegato della
legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Parco regionale delle alpi apuane. Soppressione del relativo consorzio)
;"2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 56/2017 è aggiunta la seguente:
“
b bis) i territori dei Comuni di Borgo a Mozzano, Piazza al Serchio e Camporgiano sono esclusi dal piano del parco.
”.3. Il comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 56/2017 è sostituito dal seguente:
“
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, il Consiglio direttivo del parco provvede alle modifiche cartografiche degli allegati al piano stralcio, approvato con propria deliberazione 21/2016, conseguenti alle disposizioni di cui al comma 1
.”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.