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Legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57

Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. 77/2016 .

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 18 ottobre 2017

Art. 9
Accordi sostitutivi e di semplificazione
1. Su istanza di soggetti facenti richiesta di almeno cinquanta rapporti concessori di derivazione delle acque o per l'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree, possono essere stipulati ai sensi dell’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi),(2)

Parole inserite con l.r. 1 ottobre 2018, n. 53, art. 3.

con la competente direzione regionale, accordi sostitutivi di provvedimenti concessori o diretti a definirne il contenuto, finalizzati alla semplificazione della procedura di rilascio delle concessioni medesime, nonché alla semplificazione dell'applicazione dei connessi oneri finanziari.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i consorzi che raggruppano utenti di derivazioni di acque pubbliche e che, per statuto, controllano i prelievi idrici dei consorziati e promuovono la gestione razionale e ambientalmente compatibile del sistema idrico, possono stipulare con la competente direzione regionale, previa acquisizione di apposita delega o per specifiche disposizioni degli statuti consortili, accordi che prevedano la rappresentanza da parte del consorzio medesimo, dei singoli concessionari consorziati, nei rapporti con l'amministrazione regionale con riferimento:
a) alle procedure amministrative, o segmenti di procedure amministrative, preordinati al rilascio, alla variazione ed al rinnovo delle concessioni;
b) alle ulteriori vicende amministrative e adempimenti connessi all'esercizio della derivazione, ivi compresi gli oneri di comunicazione dei dati di prelievo idrico.
3. Qualora i prelievi insistano sullo stesso corpo idrico, gli accordi di cui al comma 2 possono prevedere, previa comunicazione, la variazione, in aumento e in diminuzione, delle portate da parte dei singoli utenti consorziati, purché venga garantito dal consorzio stesso il rispetto del prelievo totale complessivamente concessionato. Le variazioni delle portate comunicate da parte dei singoli consorziati sono soggette alla preventiva verifica, da parte degli uffici regionali territorialmente competenti, in ordine al rispetto del bilancio idrico e della compatibilità delle portate variate con i prelievi già assentiti a soggetti terzi diversi dagli utenti consorziati, con particolare riferimento agli usi prioritari della risorsa. Nel caso in cui i competenti uffici non si esprimano entro trenta giorni dalla comunicazione, i concessionari consorziati possono procedere all’esecuzione delle variazioni.
4. Gli accordi di cui ai commi 1 e 2, in deroga a quanto disposto dai regolamenti regionali emanati con decreto del Presidente della Giunta regionale 21 aprile 2015, n. 51/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della l.r. 80/2015 ), decreto del Presidente della Giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della l.r. 80/2015 ) e decreto del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016, n. 61/R/2016 (Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della l.r. 80/2015 ) possono prevedere specifiche disposizioni in merito alle modalità di calcolo e di rilascio della cauzione e della garanzia finanziaria, nonché in merito al calcolo degli oneri istruttori che possono essere determinati anche in via forfettaria in ragione del numero e della tipologia di uso, ai sensi di quanto stabilito dalle deliberazioni di cui agli articoli 6 e 13 della l.r. 80/2015 , e versati in un'unica soluzione anche al momento del pagamento del canone.
5. Gli accordi di cui ai commi 1e 2, possono prevedere, su richiesta dell'interessato, il versamento di tutti i canoni concessori relativi ad ogni annualità in un'unica soluzione entro la scadenza fissata per ciascun anno, nonché il pagamento anticipato di più annualità dei canoni, così come determinati ai sensi degli articoli 6 e 12 della l.r. 80/2015 .
6. In via transitoria, in attesa del completamento del processo di ricognizione delle interferenze tra le reti e gli impianti e i corpi idrici e le relative aree, con gli accordi di cui al comma 1 relativi all'occupazione e all'uso del demanio idrico, si può procedere alla determinazione del numero e delle tipologia delle interferenze applicando un criterio statistico, elaborato su un campione significativo di territorio, non inferiore al 20 per cento del territorio regionale, su cui commisurare il canone complessivo annuo da corrispondere da parte dei soggetti gestori di servizi pubblici o di servizi di interesse generale. L'aggiornamento del canone è effettuato sulla base delle variazioni delle reti e degli impianti presenti nel territorio campione.
7. Ai fini di cui ai commi 1, 2, 4 e 6, la Giunta regionale detta specifici criteri e indirizzi.
8. Ai fini di cui al comma 4, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, i gestori di reti tecnologiche e infrastrutturali comunicano alla direzione regionale competente i dati georeferenziati in formato vettoriale delle rispettive reti che interferiscono con il reticolo idrografico regionale e con le relative aree demaniali, nonché i punti di prelievo della risorsa idrica.
9. Gli accordi di cui al comma 1 possono disporre in via forfettaria in merito al pagamento degli indennizzi di cui articolo 1 della l.r. 77/2016 . Fatto salvo il pagamento dell'imposta relativa alla prima annualità, con riferimento alle annualità successive l’imposta è versata annualmente entro il termine ordinario, assumendo come base imponibile il canone annuo definito nell'accordo anche se versato in un unica soluzione o anticipato per più annualità.
10. Agli illeciti amministrativi di cui all'articolo 40 del d.p.g.r. 60/R/2016, eventualmente accertati nell’ambito degli accordi di cui al comma 1, non si applicano le sanzioni amministrative, fatto salvo il pagamento di una somma pari al canone per ciascun anno di occupazione senza titolo.
10 bis. Gli accordi di cui al presente articolo aventi ad oggetto le concessioni di derivazione di acque, ivi compresi quelli di cui all’articolo 10, sono stipulati nel rispetto delle procedure di rilascio dei relativi titoli concessori e autorizzatori di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016, n. 61/R/2016 (Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della l.r. 80/2015) e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). (3)

Comma aggiunto con l.r. 1 ottobre 2018, n. 53, art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.