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Legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57

Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. 77/2016 .

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 18 ottobre 2017

Art. 11
Riapertura dei termini di cui all'articolo 4, comma 1, della l.r. 77/2016
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 30 novembre 2017, è riaperto il termine, di cui all'articolo 4, comma 1, della l.r. 77/2016 per la regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato non corrisposta, o in corso di accertamento, alla data del 31 dicembre 2016.
2. Ai fini della regolarizzazione agevolata di cui all’articolo 1, comma 3, della l.r. 81/2015 , sono fatti salvi i versamenti in forma agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato effettuati dal 1° dicembre 2016 alla data di entrata in vigore della presente legge, ai quali non si applica il comma 5 del medesimo articolo 1 della l.r. 81/2015 .
3. Per i pagamenti effettuati per l’intero ammontare dell’imposta in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della l.r. 81/2015 , dal 1° dicembre 2016 alla data di entrata in vigore della presente legge, viene disposto il rimborso della differenza tra l'ammontare dell'imposta in via ordinaria e la somma agevolata di cui all'articolo 1, comma 3, della l.r. 81/2015 , in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, della medesima l.r. 81/2015 .
4. Il rimborso di cui al comma 3 è effettuato a seguito di istanza presentata da parte del concessionario con le modalità definite nella deliberazione di cui all'articolo 7, comma 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.