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Legge regionale 29 settembre 2017, n. 53

Interventi indifferibili ed urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 9 e 10 settembre 2017 verificatisi nei territori dei Comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e Collesalvetti.

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 2 ottobre 2017

Art. 3
Contributi sociali in favore della popolazione dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali
1. Al fine di prestare immediata assistenza alla popolazione dei Comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e Collesalvetti, la Regione interviene, nei limiti della spesa massima di euro 3.000.000,00 (3)

Parola così sostituita con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 29.

con un contributo sociale forfetario in favore dei soggetti privati, a titolo di aiuto per fronteggiare le prime esigenze urgenti e immediate necessarie per far fronte alla privazione dei beni di prima necessità perduti a causa degli eventi medesimi.
2. Hanno titolo al contributo sociale le persone fisiche, con abitazione abituale e stabile nei comuni di cui al comma 1, che per effetto degli eventi hanno subito gravi danni all’abitazione stessa con esclusione delle pertinenze, ai beni mobili in questa contenuti, nonché alle autovetture, motoveicoli e ciclomotori adibiti ad uso privato.
3. Il limite massimo del contributo sociale è fissato:
a) in euro 8.000,00 per nucleo familiare avente indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) massimo di euro 20.000,00;
b) in euro 5.000,00 per nucleo familiare avente indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) massimo di euro 36.000,00.
4. La Giunta regionale definisce con deliberazione le modalità di determinazione, assegnazione ed erogazione del contributo sociale di cui al presente articolo.
5. Il contributo sociale erogato in attuazione del presente articolo non rileva ai fini del calcolo dei limiti di ulteriori, eventuali contributi da erogare con diretto riferimento all’importo dei danni subiti, ivi compresa l’autonoma sistemazione, che siano attivati per effetto di provvedimenti nazionali.

Note del Redattore:

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Parola così sostituita con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 28 .

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Parola così sostituita con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 29 .

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Parola così sostituita con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 32 .

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2018, n. 37, art. 7 .

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Parola così sostituita con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 14 .

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Parola così sostituita con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 15 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.