Legge regionale 29 settembre 2017, n. 53
Interventi indifferibili ed urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 9 e 10 settembre 2017 verificatisi nei territori dei Comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e Collesalvetti.
Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 2 ottobre 2017
Art. 2
Ricognizione dei fabbisogni finanziari
1. La Regione provvede, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile), alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche danneggiate, nonché dei danni subiti dal patrimonio edilizio privato e dalle attività economiche e produttive, sotto il coordinamento del Commissario Delegato e nel rispetto delle procedure di cui alla OCDPC 482/2017.
2. Nella ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive la Regione si avvale del supporto offerto dalla Camera di Commercio Maremma e Tirreno – Sede di Livorno, ai fini della diffusione dell’informazione, della consulenza alle imprese e della ricezione delle schede di ricognizione dei danni subiti.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.