Art. 30
Devoluzione alla Regione di una quota delle risorse derivanti dai contributi geotermici
1. Il contributo geotermico dovuto per l'anno 2017 ai sensi dell'
articolo 16, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'
articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99 ), in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche), è versato direttamente alla Regione Toscana per una quota pari ad euro 580.000,00.


2. Al fine di assicurare un'efficace governance nei settori strategici della geotermia, delle politiche per lo sviluppo sostenibile, della valorizzazione della produzione e utilizzazione delle energie rinnovabili e della promozione delle tecnologie ambientali, le risorse versate alla Regione ai sensi del comma 1 sono utilizzate per l'assunzione delle iniziative necessarie all'acquisizione di quote di partecipazione a Co.Svi.G. s.c.r.l. fino al massimo consentito dallo statuto della medesima società.
3. Le entrate di cui al comma 1, pari ad euro 580.000,00, sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 200 "Contributi agli investimenti" del Titolo 4 "Entrate in conto capitale" e risultano parallelamente stanziate, per le finalità di cui al comma 2, nell'ambito degli stanziamenti della Missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", Programma 01 "Fonti energetiche", Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie" del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017.
Note del Redattore:
Parole prima sostituite con l.r. 27 ottobre 2017, n. 61, art. 1 ; e ora così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 24.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.