Art. 7
Interventi per il rilancio economico e culturale della città di Pisa. Modifiche all'articolo 18 della l.r. 82/2015
1. Dopo la lettera a) del comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 82/2015 è inserita la seguente:
“
a bis) per euro 2.000.000,00 per l'anno 2017, nell'ambito della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi
nel settore culturale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017
;”.2. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 82/2015 le parole: “
di euro 2.000.000,00 per l'anno 2018 e
” sono soppresse.3. Dopo la lettera a) del comma 4 dell'articolo 18 della l.r. 82/2015 è inserita la seguente:
“
a bis) per euro 500.000,00 per l'anno 2017, nell'ambito della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017;
”.4. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 18 della l.r. 82/2015 è sostituita dalla seguente:
“
b) fino all'importo massimo di euro 1.000.000,00 per l’anno 2018 ed euro 1.500.000,00 per l’anno 2019, nella misura dei rientri da fondi di garanzia e rotativi disponibili presso i soggetti gestori degli stessi.
”.Note del Redattore:
Parole prima sostituite con l.r. 27 ottobre 2017, n. 61, art. 1 ; e ora così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 24.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.